Sentenza n. 5441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto del 4 luglio 2025, relativo alla rettifica delle graduatorie di merito del concorso per la classe A030
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva partecipato al concorso bandito con DM 205/2023 per la classe di concorso A030 nella Regione Lazio, conseguendo 192,50 punti. Una graduatoria pubblicata il 30 giugno 2025 la indicava erroneamente tra i vincitori, alla posizione n. 89; il successivo decreto del 4 luglio 2025 annullava e sostituiva quello precedente, pubblicando le graduatorie residue senza il suo nominativo. In primo grado aveva impugnato il decreto del 4 luglio 2025. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, ritenendo lesiva la graduatoria definitiva già approvata il 31 marzo 2025, mai impugnata, e qualificando i decreti del 30 giugno e del 4 luglio come meramente ricognitivi. In appello la candidata ha dedotto: 1) error in procedendo e in iudicando, violazione dell’art. 29 c.p.a. ed erronea qualificazione dei decreti del 30 giugno e del 4 luglio come atti non innovativi; 2) violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, difetto di motivazione, illegittima revoca o annullamento implicito e lesione del legittimo affidamento, sostenendo che l’inserimento nella graduatoria del 30 giugno avesse creato una posizione di interesse legittimo qualificato e che la successiva esclusione fosse immediatamente lesiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. La graduatoria definitiva approvata con decreto del 31 marzo 2025 aveva stabilito che la candidata non fosse tra i vincitori; tale atto non era stato impugnato nei termini ed era divenuto definitivo, cristallizzando la sua posizione. Il decreto del 30 giugno 2025, che l’aveva erroneamente inserita tra i vincitori, non aveva portata innovativa perché contrastava con i punteggi effettivamente conseguiti e con la graduatoria definitiva. L’inserimento era derivato da un errore informatico nel sistema di scorrimento. Il punteggio della candidata, pari a 192,50, era inferiore sia a quello dell’ultimo candidato collocato per merito, pari a 208,50, sia a quello dell’ultima candidata beneficiaria della riserva del 30%, pari a 200 punti. Il decreto del 4 luglio 2025 costituiva quindi una doverosa rettifica di errore materiale, non un annullamento d’ufficio in senso tecnico, che avrebbe richiesto l’esercizio di un potere discrezionale e una nuova ponderazione dell’interesse pubblico. Il brevissimo intervallo di quattro giorni tra l’errore e la correzione escludeva inoltre il consolidamento di un affidamento giuridicamente tutelabile. Il mantenimento dell’erronea inclusione avrebbe violato l’uguaglianza e la par condicio dei concorrenti e pregiudicato i candidati effettivamente aventi titolo. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
La mancata impugnazione nei termini dell’atto effettivamente lesivo determina la definitività dell’atto e impedisce di contestarne gli effetti mediante l’impugnazione di un successivo atto meramente ricognitivo o rettificativo.
art. 3 l. 241/1990
La rettifica di un errore materiale, priva di contenuto innovativo e fondata su dati oggettivi già definiti, non è stata considerata soggetta alla motivazione propria dell’annullamento d’ufficio.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il decreto correttivo non costituisce annullamento d’ufficio in senso tecnico, perché non implica esercizio di discrezionalità amministrativa né nuova ponderazione dell’interesse pubblico.
DM 205/2023
Costituisce il bando della procedura concorsuale per la classe di concorso A030, nel cui ambito sono state formate le graduatorie oggetto della controversia.
Massime di principio
- La graduatoria definitiva di un concorso, ove non impugnata nei termini, si consolida e rende inammissibile l’impugnazione di un successivo atto che si limiti a ricognire o rettificare la posizione già stabilita, senza modificarla realmente.
- L’inserimento erroneo di un candidato in una graduatoria successiva, quando sia oggettivamente incompatibile con la graduatoria definitiva e con i punteggi incontestati, non attribuisce una posizione sostanziale innovativa né rende illegittima la successiva correzione dell’errore.
- La correzione di un errore materiale o informatico, riconoscibile sulla base di dati oggettivi e adottata in un brevissimo arco temporale, costituisce rettifica doverosa e non annullamento d’ufficio; non richiede quindi la nuova ponderazione dell’interesse pubblico propria dell’autotutela decisoria.
- Un affidamento derivante da un’inclusione erronea in una graduatoria non è tutelabile quando l’errore sia palese, immediatamente corretto e incompatibile con i punteggi e con la graduatoria definitiva, soprattutto se il suo mantenimento comprometterebbe la par condicio dei concorrenti.
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