Cassazione Penale, Ordinanza n. 28103/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e processualmente precluso il secondo, perché nuovo rispetto all'appello e non rilevabile d'ufficio; ha inoltre escluso che vi fosse una pena illegale suscettibile di correzione d'ufficio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari. Il primo motivo lamentava l'illogicità della motivazione con cui era stata rigettata la richiesta di accertamento peritale sulle condizioni psichiche dell'imputata, sostenendo che la difesa aveva fornito elementi tali da imporre l'ammissione della perizia. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva dato una motivazione congrua, basata sulla documentazione difensiva, sulle condizioni concrete dell'imputata e sulle modalità del fatto, e che non esiste alcun automatismo nell'ammissione della perizia. Il secondo motivo riguardava la modalità di calcolo delle attenuanti già riconosciute come prevalenti fin dal primo grado; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello, con conseguente rottura della catena devolutiva, trattandosi inoltre di questione non rilevabile d'ufficio né deducibile in ogni stato e grado. È stato anche osservato che la pena non era illegale, sicché non era possibile un intervento autonomo della Corte.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte lo richiama per escludere la proponibilità in cassazione di questioni non dedotte in appello e non rilevabili d'ufficio, sottolineando la rottura della catena devolutiva.
Massime di principio
- La richiesta di perizia sulle condizioni psichiche dell'imputato non è soggetta ad automatismo: il giudice deve valutarne l'effettiva necessità in concreto sulla base degli elementi disponibili, e la motivazione sul diniego è sindacabile in cassazione solo se illogica o meramente apparente.
- La valutazione giudiziale circa la sussistenza di elementi tali da incidere sulla capacità di intendere o di volere richiede un apprezzamento prudenziale del giudice di merito, non sostituibile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione congrua.
- In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni non sollevate con l'atto di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o deducibili in ogni stato e grado; in mancanza opera la preclusione derivante dalla rottura della catena devolutiva.
- La Corte di cassazione non può intervenire autonomamente sul trattamento sanzionatorio quando la pena irrogata non sia illegale.
Come è indicizzato
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