Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48087/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in esito al rinvio della Cassazione, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del divieto di reformatio in pejus per un aumento della pena in continuazione rispetto alla statuizione precedente; 2) errata applicazione e motivazione sul rifiuto dell'art. 131-bis, contestando che la Corte abbia qualificato come "di per sé" grave l'uscita non autorizzata (e dunque non abbia valutato congiuntamente indicatori di condotta, danno e colpevolezza) e che abbia ritenuto omogenei i precedenti in materia di immigrazione con il reato di evasione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 131-bis e assorbente il primo motivo, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame sui profili relativi all'applicabilità dell'art. 131-bis, rilevando che la Corte di appello di Perugia ha desunto la gravità del reato unicamente dalla condotta tipica e ha motivato in modo insufficiente l'omogeneità dei precedenti in materia di immigrazione con il reato di evasione. Il profilo sanzionatorio è lasciato impregiudicato in vista del nuovo giudizio sulla non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata anche al reato di evasione purché dalla valutazione congiunta di indicatori relativi a condotta, danno e colpevolezza risulti offensività minima; l'applicazione richiede motivazione concreta e non può basarsi sulla sola tipicità della condotta. La Corte di cassazione può riconoscerla direttamente ex art. 620 cod. proc. pen., lett. i), se i presupposti emergono immediatamente dagli atti.

  • art. 101 cod. pen.

    Definisce i criteri per individuare reati "della stessa indole": criterio formale (violazione della stessa disposizione) e criterio sostanziale (comune natura dei fatti o motivazioni). La Corte richiama la necessità che il giudice valuti e motivi congruamente la sussistenza dell'identità di indole prima di ritenere ostativa l'applicazione di istituti deflattivi.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma di riferimento per il reato di stupefacenti posto a base della determinazione del trattamento sanzionatorio; citata perché oggetto della rideterminazione della pena in sede di appello.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di pronunciare direttamente quando i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis risultano immediatamente rilevabili dagli atti, senza bisogno di nuovi accertamenti di merito.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione dedotti dal ricorrente concernenti vizi di motivazione e violazione di legge.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere applicata anche al reato di evasione, ma richiede una valutazione congiunta e motivata degli indicatori relativi a condotta, danno e colpevolezza; la mera tipicità dell'uscita non autorizzata non basta a escludere l'applicabilità.
  • I precedenti giudiziari sono "della stessa indole" solo se, oltre che formalmente simili, presentano caratteri fondamentali comuni sotto il profilo oggettivo (natura dei fatti, bene giuridico tutelato, modalità esecutive) o soggettivo (motivi che hanno determinato la condotta); il giudice deve motivare specificamente questa valutazione.
  • La distanza temporale delle precedenti condanne, di per sé, non impedisce l'esame per l'art. 131-bis: il tempo può essere rilevante per la recidiva, ma non costituisce automaticamente ostacolo all'applicazione della particolare tenuità.
  • La Corte di cassazione può pronunciarsi direttamente sull'applicabilità dell'art. 131-bis quando i presupposti risultano chiari e immediatamente rilevabili dagli atti; in caso contrario deve rinviare al giudice di merito per ulteriori accertamenti.
  • In sede di riforma a seguito di rinvio, i giudici del merito devono evitare reformatio in pejus sia nella pena finale sia nei passaggi intermedi, compresi gli aumenti in continuazione; ogni aumento rispetto alla statuizione precedente richiede chiara motivazione e rispetto del divieto.
  • Quando si contestano omogeneità tra tipologie diverse di reati (es. immigrazione vs evasione), la motivazione che ne giustifica l'accorpamento non può essere meramente assertiva; deve dimostrare la presenza di un nucleo di illiceità comune rilevante ai fini dell'istituto invocato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.