Cassazione Civile, Ordinanza n. 14357/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da un immobile sito in Tarcento, concesso in comodato dal dante causa della resistente al ricorrente. La proprietaria conveniva il comodatario chiedendo il rilascio immediato dell'appartamento e il risarcimento dei danni; il convenuto sosteneva che il rapporto non fosse un comodato precario, ma fosse stato stipulato per consentirgli di continuare ad abitare nella casa già sua in passato, in attesa del riacquisto formale della proprietà dopo la restituzione di somme versate alla famiglia dell'attuale proprietaria. In subordine, deduceva l'esistenza di un usufrutto vitalizio e, ancora in subordine, chiedeva la restituzione delle somme pagate tramite assegni. Il Tribunale aveva respinto la domanda di rilascio ritenendo il comodato a durata implicita coincidente con la vita del comodatario; la Corte d'appello aveva invece qualificato il rapporto come comodato precario, ordinando il rilascio e rigettando sia la domanda risarcitoria della proprietaria sia l'appello incidentale del comodatario sulle somme. In Cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione di norme sull'interpretazione del contratto, sulla simulazione e sui limiti della prova testimoniale, per il mancato ingresso delle prove orali volte a dimostrare una diversa comune volontà delle parti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sul comodato, per avere il giudice di merito valorizzato solo il testo scritto e non le altre risultanze istruttorie; 3) violazione delle norme su comodato, autonomia contrattuale e interpretazione, per non avere riconosciuto profili di atipicità del rapporto e la sua non precarietà; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al rigetto della domanda di restituzione delle somme versate con assegni, assumendo che alcuni titoli non fossero stati considerati e che essi provassero il rapporto causale sottostante; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte rilevato d'ufficio la carenza di titolo nei confronti della resistente quanto alla domanda restitutoria, osservando che non era provata la qualità di unica erede del soggetto al quale erano stati intestati alcuni assegni. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetti di specificità e per richiesta di rivalutazione del merito, ha respinto il quarto perché gli assegni erano stati comunque esaminati e, in ogni caso, la loro emissione non bastava a provare il titolo restitutorio, e ha ritenuto il quinto inammissibile/infondato perché la censura non colpiva la reale ratio decidendi, fondata soprattutto sulla mancata prova del rapporto causale tra i pagamenti e l'obbligo di restituzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dell'interpretazione del contratto, rilevando inoltre carenze di specificità e di autosufficienza del ricorso. Quanto alla domanda restitutoria sulle somme versate con assegni, ha affermato che la semplice produzione dei titoli non prova il rapporto causale né l'esistenza di un'obbligazione restitutoria, gravando sull'attore l'onere di dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa. La statuizione della Corte d'appello sulla carenza di prova del credito verso la resistente è stata considerata decisiva, mentre l'osservazione sulla mancata prova della qualità di unica erede è stata qualificata come obiter dictum. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis n. 1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 360 c.p.c.
utilizzato per censurare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto i motivi non ammissibili o infondati per difetto di specificità e per richiesta di riesame del merito
artt. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che occorre indicare specificamente i canoni violati e come
art. 1366 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto; non basta contrapporre una lettura diversa del testo negoziale
art. 1414 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta simulazione del comodato
art. 1417 c.c.
richiamato in relazione alla prova della simulazione
art. 1350 c.c.
richiamato in relazione alla forma scritta degli atti dedotti dal ricorrente
art. 2722 c.c.
richiamato in tema di limiti alla prova testimoniale contro il contenuto del contratto
art. 2725 c.c.
richiamato in tema di limiti alla prova testimoniale contro il contenuto del contratto
art. 1803 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del rapporto come comodato non precario
art. 1809 c.c.
richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito in tema di restituzione del bene comodato
art. 1810 c.c.
richiamato per la disciplina del comodato senza determinazione di durata e della restituzione a richiesta del comodante
art. 1322 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'atipicità del rapporto
art. 115 c.p.c.
la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito aveva comunque esaminato gli assegni; la loro mera esistenza non prova il titolo della pretesa restitutoria
art. 112 c.p.c.
la censura è ritenuta mal posta e comunque rivolta contro un obiter dictum, non contro la ratio decidendi
art. 366 n. 6 c.p.c.
la Corte richiama l'onere di trascrivere i passaggi essenziali degli atti/documenti e di indicare con precisione dove siano rinvenibili nel fascicolo
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 7053
richiamata per il principio secondo cui il vizio motivazionale deve emergere dalla sentenza e non da elementi esterni
Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950
richiamata sull'onere di specifica indicazione e deposito dei documenti nel ricorso per cassazione
Cass. 29 novembre 2018, n. 30944
richiamata per affermare che la datio di denaro non basta a fondare la restituzione senza prova del titolo giuridico
Cass. 7 settembre 2022, n. 26367
richiamata per il principio per cui la valutazione delle prove spetta al giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge deve individuare specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma invocata; non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa interpretazione delle prove.
- Le doglianze sull'interpretazione del contratto non possono risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa del testo negoziale: occorre indicare quali canoni ermeneutici siano stati violati, in quale punto e con quale modalità, tenendo conto che tra più interpretazioni plausibili il giudice di merito può legittimamente sceglierne una.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione deve emergere dalla sentenza impugnata considerata in sé; non può essere costruito valorizzando elementi estranei alla decisione o rimettendo in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Quando si deduce in cassazione un errore sulla prova documentale o testimoniale, il ricorso deve rispettare l'onere di autosufficienza: occorre trascrivere o riassumere i documenti essenziali e indicarne con precisione la collocazione processuale; altrimenti la censura è inammissibile.
- La mera produzione di assegni o di somme versate non prova, di per sé, il titolo giuridico della pretesa restitutoria: se la controparte contesta l'obbligazione di restituzione, chi agisce deve dimostrare integralmente il fatto costitutivo del diritto, compreso il rapporto causale sottostante.
- In sede di legittimità non è consentito contestare la valutazione del materiale probatorio, poiché essa appartiene al giudice di merito; è possibile solo denunciare vizi di diritto o omissioni decisivamente rilevanti nei limiti previsti dal codice di rito.
- La censura ex art. 112 c.p.c. deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza e non un argomento accessorio o obiter dictum, che non è idoneo da solo a sorreggere la decisione.
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