Ordinanza n. 130/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato anche su parere ministeriale sfavorevole
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nato il 2 maggio 2007 ed entrato irregolarmente in Italia come minore straniero non accompagnato il 1° marzo 2023, quindi circa due mesi prima del compimento della maggiore età, ha impugnato il diniego questorile di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. Ha censurato il parere sfavorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che fosse irragionevole e sproporzionato pretendere un percorso di integrazione significativo da chi fosse giunto in Italia appena due mesi prima della maggiore età, configurandosi un adempimento materialmente impossibile. Ha inoltre dedotto che la Questura avesse erroneamente ritenuto vincolante il parere ministeriale, omettendo di svolgere un'autonoma e complessiva valutazione della sua posizione, nonostante il parere stesso affermasse che restavano ferme le attribuzioni della Questura. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione del diniego e, nel merito, l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla conversione e l'ordine di riesame e rilascio del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non ravvisabile un apprezzabile fumus boni iuris. Ha giudicato invertita la critica rivolta al parere ministeriale: la prossimità dell'ingresso alla maggiore età costituisce una circostanza sfavorevole per lo straniero, poiché la disciplina è concepita per presenze minorili più prolungate, non un elemento tale da rendere irragionevole la valutazione dell'amministrazione. Quanto ai rapporti tra parere ministeriale e provvedimento questorile, il Collegio ha affermato che il parere è relativamente vincolante solo con riguardo al compito specificamente attribuito dalla legge al Ministero; non può invece predeterminare l'esercizio del potere direttamente spettante al Questore. Ciò non esclude che la Questura possa concretamente conformarsi al parere, soprattutto quando gli elementi di fatto non richiedano ulteriori verifiche. Nel caso esaminato, le attività svolte dal ricorrente dopo il compimento della maggiore età potevano essere legittimamente trascurate, dovendo la conversione riferirsi eminentemente alla situazione esistente alla data del passaggio alla maggiore età. Il TAR ha richiamato, in termini, una propria precedente ordinanza confermata dal Consiglio di Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prescritto dall’art. 32 comma 1 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il parere ministeriale è previsto dalla disciplina della conversione del permesso rilasciato al minore straniero non accompagnato; il suo carattere è relativamente vincolante nei limiti del compito attribuito al Ministero, senza sostituire la valutazione spettante al Questore.
art. 4-bis d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla l. 5 maggio 2023, n. 50
da ultimo con l’art. 4 bis del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50
La disposizione è richiamata quale fonte dell'assetto delle attribuzioni ministeriali e questorili nella procedura di conversione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare, che è stata respinta.
Massime di principio
- Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore età, il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è relativamente vincolante soltanto per il compito direttamente attribuito al Ministero dalla legge e non può predeterminare l'esercizio del potere spettante al Questore.
- Il Questore deve conservare una propria competenza valutativa nella decisione sulla conversione del permesso di soggiorno; tuttavia può conformarsi al parere ministeriale quando, alla luce degli elementi acquisiti, non siano necessarie ulteriori verifiche autonome.
- La valutazione ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età deve riferirsi eminentemente alla situazione esistente alla data del compimento della maggiore età; le attività svolte successivamente possono essere legittimamente trascurate.
- L'ingresso in Italia del minore straniero non accompagnato in epoca prossima al compimento della maggiore età può essere valutato sfavorevolmente, in quanto non consente normalmente di maturare il percorso di integrazione sotteso alla disciplina speciale.
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