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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41359/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ARS URBIUM (rappresentata da Fabrizio Gentili) chiedeva la restituzione di beni sottoposti a sequestro conservativo/disposto in fase penale, sostenendo di non essere mai stata parte del processo penale (per omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio) e dunque che il sequestro non poteva produrre effetti nei suoi confronti; inoltre richiamava la norma che, a suo avviso, rende inefficace il sequestro in caso di proscioglimento. Il Tribunale di Perugia aveva respinto le richieste ritenendo che il sequestro era inefficace solo per alcuni capi per i quali vi era proscioglimento, mentre per il capo per il quale era stato disposto il rinvio la misura poteva mantenere efficacia in relazione al giudizio civile conseguente. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'impugnazione fosse da riqualificare come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura; non ha deciso nel merito sulla restituzione dei beni. In sostanza la Suprema Corte ha corretto la via processuale scelta (ricorso in cassazione) ripristinando la procedura prevista per le impugnazioni avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, disponendo un nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen., comma 4

    L'impugnazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di sequestri deve essere proposta mediante opposizione secondo lo schema procedurale di cui al comma 4; la Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione e disposto la trasmissione al giudice competente.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Materia dei provvedimenti di restituzione di beni sottoposti a sequestro rientrante nelle disposizioni richiamate dall'art. 676; tale norma rinvia allo schema procedurale che porta all'applicazione dell'art. 667 c.p.p.

  • art. 608 cod. proc. pen., comma 2-bis

    Richiamata per ricordare l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale in determinati termini processuali; la Corte ha citato precedenti che hanno applicato tali limiti.

  • art. 317 cod. proc. pen.

    Secondo la tesi del ricorrente, la norma comporta l'inefficacia del sequestro in caso di proscioglimento; la questione sull'effettiva efficacia o meno del sequestro nei confronti di terzi non notificati è comunque rimessa al giudice dell'esecuzione per essere rivalutata.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Citata indirettamente: anche se il giudice dell'esecuzione ha provveduto in forma di udienza camerale, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'unico rimedio sia l'opposizione ex art. 667 c.p.p.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione di beni sequestrati in ambito penale per essere efficace deve seguire la via processuale prevista: i provvedimenti del giudice dell'esecuzione si contestano con opposizione (art. 667, comma 4 c.p.p.), non con ricorso per cassazione.
  • Se una società non è stata notificata del decreto che dispone il giudizio penale, normalmente non si considera parte del processo penale e quindi il provvedimento penale potrebbe non produrre effetti nei suoi confronti; ciò può costituire base per chiedere la restituzione come terzo nella procedura di esecuzione.
  • L'inefficacia del sequestro in caso di proscioglimento va valutata con riferimento concreto: se la pronuncia penale determina la perdita di efficacia della misura, la restituzione è possibile; tuttavia, se il giudice penale ha rinviato la responsabilità civile al giudice civile, la misura cautelare può trovare ancora fondamento in relazione al giudizio civile pendente.
  • La Corte di legittimità privilegia la correttezza del percorso procedurale: anche se una questione è sostanzialmente matura per decisione, la mancata impugnazione secondo la forma prevista comporta la riqualificazione e il rinvio al giudice competente piuttosto che una pronuncia diretta sul merito.
  • In situazioni analoghe è consigliabile contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione tramite opposizione ex art. 667 c.p.p., documentando lo status di "terzo" (es. mancata notifica) e l'eventuale sopravvenuto proscioglimento che renderebbe inefficace il sequestro.

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