Sentenza del 03/04/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Associazioni sportive e dilettantistiche - Agevolazioni a favore - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, contestando la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148 e 149 TUIR e dalla legge 398/1991. L'Ufficio aveva rilevato una gestione sommaria del libro soci, verbali assembleari vaghi e privi dei nominativi dei partecipanti, mancata prova delle convocazioni e della concreta democraticità interna, ingenti movimentazioni in contanti non adeguatamente riconciliate e omessa presentazione del modello 770 per i compensi corrisposti a sportivi dilettanti. L'associazione sosteneva che si trattasse di irregolarità meramente formali, che l'attività sportiva fosse effettivamente svolta, che i prelievi bancari fossero destinati a molteplici pagamenti inferiori alla soglia e che, in assenza di ritenute, non fosse dovuto il modello 770.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale dell'associazione e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'atto di accertamento. Ha confermato la decadenza dalle agevolazioni perché le carenze del libro soci e dei verbali non erano meramente formali, ma impedivano di verificare la reale partecipazione degli associati e la democraticità della gestione. Le dichiarazioni di due soci sono state ritenute liberamente valutabili, ma generiche e numericamente insufficienti. È stata inoltre ritenuta legittima la presunzione di pagamenti in contanti oltre soglia, considerati l'elevato ammontare e la frequenza dei prelievi non riconciliati con singole spese inferiori al limite. È stato confermato l'obbligo di comunicare nel modello 770 i compensi sportivi anche se inferiori alla soglia di imponibilità per i percipienti. Le sanzioni, inizialmente escluse per obiettiva incertezza normativa, sono state nuovamente ritenute applicabili poiché l'associazione non aveva richiesto tempestivamente tale esimente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articoli 148 e 149 TUIR
Il trattamento agevolato è subordinato al rispetto concreto delle clausole statutarie e dei requisiti di democraticità associativa.
Non è sufficiente inserire nello Statuto le clausole richieste: l'associazione deve dimostrare che la propria attività sia concretamente organizzata secondo regole democratiche, con effettiva partecipazione degli associati, regolare convocazione delle assemblee e tracciabilità delle deliberazioni.
Articolo 140 TUIR
La norma è stata interpretata nel senso che l'onere di provare la conformità sostanziale alle condizioni per il regime agevolato grava sull'associazione che intende beneficiarne.
Legge 398/1991, articolo 2
Il regime fiscale forfetario per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone il concreto possesso e mantenimento dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
Articolo 25, comma 5, legge 133/1999
I pagamenti e i versamenti di importo superiore a euro 516,46 devono avvenire tramite strumenti idonei a garantirne la tracciabilità.
Prelievi e versamenti bancari frequenti e di importo elevato, non riconciliati con singole operazioni inferiori alla soglia, possono fondare la presunzione di pagamenti o incassi in contanti non tracciati.
Articolo 19, decreto legislativo 158/2015
La violazione delle regole sulla tracciabilità non comporta più automaticamente la decadenza dai benefici, secondo il regime applicabile ratione temporis; nel caso esaminato, la decadenza è stata comunque fondata anche sulle carenze sostanziali relative alla democraticità associativa.
Articolo 67, comma 1, lettera m), TUIR
La soglia di euro 7.500 riguarda la non imponibilità dei compensi dal punto di vista del percipiente e non esonera necessariamente l'associazione erogante dagli obblighi dichiarativi e comunicativi.
Articolo 4, DPR 22/1998
L'associazione deve indicare nel modello 770 i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti anche quando, per effetto delle soglie fiscali, non siano state operate ritenute.
Articolo 7, comma 4, decreto legislativo 546/1992
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce la produzione di documenti contenenti dichiarazioni di terzi; tali dichiarazioni restano tuttavia soggette alla libera valutazione del giudice e possono essere ritenute inattendibili se generiche o insufficienti.
Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 472/1997
Esimente per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie.
L'esimente deve essere dedotta e provata dal contribuente nel giudizio di primo grado; il giudice non può applicarla d'ufficio in assenza di una specifica domanda.
Articolo 8, decreto legislativo 546/1992
Richiamato in relazione alla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, che deve essere specificamente invocata e dimostrata.
Massime di principio
- Per accedere alle agevolazioni delle associazioni sportive dilettantistiche non basta uno Statuto formalmente conforme: occorre documentare il concreto funzionamento democratico dell'ente.
- Il libro soci deve consentire di individuare con certezza gli associati e i verbali devono indicare almeno i partecipanti alle assemblee e le modalità di convocazione; carenze tali da impedire i controlli possono determinare la decadenza dai benefici.
- Le dichiarazioni di pochi soci possono essere utilizzate, ma risultano deboli se generiche, prive di dettagli sulle convocazioni e non rappresentative dell'intera base associativa.
- L'effettivo svolgimento di attività sportiva non neutralizza automaticamente le carenze organizzative e documentali relative alla vita associativa.
- Prelievi e versamenti in contanti di importo elevato o frequenti devono essere analiticamente riconciliati con le singole operazioni; in caso contrario l'Amministrazione può presumere pagamenti o incassi non tracciati.
- Le soglie di esenzione fiscale dei compensi sportivi riguardano il percettore e non eliminano necessariamente gli obblighi dichiarativi dell'associazione erogante, incluso il modello 770.
- L'eventuale obiettiva incertezza normativa deve essere eccepita tempestivamente dal contribuente e adeguatamente documentata; non può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice.
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