Sentenza n. 7372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1634/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 1634/2026, che aveva respinto il ricorso contro le comunicazioni di inefficacia delle SCIA di subingresso e di trasferimento e aveva condannato la società alle spese di primo grado per € 3.000, oltre accessori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado il provvedimento di Roma Capitale dell’11 aprile 2025, che aveva dichiarato inefficace la SCIA del 31 marzo 2025 di subingresso nella SCIA originaria del 1° settembre 2023 per un esercizio di vicinato alimentare in via dei Redentoristi, poiché la precedente titolare aveva trasferito l’attività nel 2023 in via di Sant’Eustachio. Con motivi aggiunti aveva impugnato la conseguente dichiarazione di inefficacia della SCIA di trasferimento presentata dalla stessa società il 31 marzo 2025. Sosteneva che la rinuncia, presentata dalla dante causa il 25 marzo 2025, alla SCIA di trasferimento del 12 ottobre 2023 avesse fatto rivivere la SCIA originaria, consentendole di subentrarvi; deduceva l’illegittimità dei provvedimenti in via propria e derivata. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la SCIA di trasferimento avesse sostituito e fatto cessare gli effetti della precedente. In appello la società ha dedotto l’erroneità della sentenza per difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei presupposti, nonché l’eccessività della condanna alle spese di primo grado. Con memoria del 10 maggio 2026 ha rinunciato alle censure sul merito, mantenendo soltanto quella sulle spese, sostenendo che le successive SCIA e la rinuncia fossero funzionali a correggere dichiarazioni inesatte sulla metratura del locale imputate al proprio tecnico e che, quale mera affittuaria, non meritasse la condanna.
La decisione
Il primo motivo d’appello è dichiarato improcedibile per rinuncia dell’appellante. È respinta la censura sulle spese: la loro statuizione è sindacabile in appello, in assenza di modifica della decisione principale, soltanto se manifestamente abnorme, irragionevole o illogica, oppure se pone spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nessuna di tali circostanze ricorre: la società era risultata totalmente soccombente in primo grado e la condanna era coerente con causalità e soccombenza, adeguatamente motivata e non illogica. Il Collegio rileva inoltre che la rinuncia retroattiva agli effetti di una SCIA non è contemplata dal diritto amministrativo: la SCIA di trasferimento del 12 ottobre 2023 aveva sostituito quella del 1° settembre 2023, facendo cessare i suoi effetti; la rinuncia alla nuova SCIA non determina la reviviscenza della precedente, e per il ritorno alla sede originaria occorre una nuova SCIA ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990. La società non poteva dunque subentrare in una SCIA non più efficace. Non è provata la prospettata condotta virtuosa; inoltre, l’appellante non aveva censurato il rilievo del TAR circa l’inosservanza delle indicazioni procedurali impartite dal Municipio. La liquidazione di € 3.000 per il primo grado non è sproporzionata: applicati i parametri dei D.M. 55/2014 e 147/2022 a una causa di valore indeterminabile e bassa complessità, il compenso minimo indicato sarebbe stato € 3.809. L’appello è integralmente respinto e la sentenza del TAR è confermata. La società è condannata anche alle spese del grado d’appello, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Pertanto, una eventuale rinuncia alla nuova SCIA non può determinare la reviviscenza della precedente, essendo necessaria, in conformità con quanto previsto dall’art. 19 l. n. 241 del 1990, una nuova SCIA che legittimi il ritrasferimento dell’attività commerciale nella sede originaria e che renda edotta di ciò l’Amministrazione comunale.
La rinuncia a una SCIA di trasferimento non fa rivivere la SCIA relativa alla precedente sede, i cui effetti sono cessati per effetto della sostituzione; il ritorno all’ubicazione originaria deve essere segnalato con una nuova SCIA.
D.M. 55/2014
Né si può predicare alcuna sproporzione in ordine alla determinazione del quantum, atteso che, tenuto conto dei parametri indicati nel D.M. n. 55 del 2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 2022, trattandosi di una causa dal valore indeterminabile, con complessità bassa, tenendo conto delle fasi di studio (euro 851), introduttiva (euro 602), istruttoria/trattazione (euro 903) e decisionale (euro 1453), il compenso minimo da liquidare sarebbe stato di euro 3.809,00.
Per valutare la congruità della liquidazione delle spese legali, i parametri forensi vanno applicati considerando valore e complessità della causa e le fasi svolte; nel caso, il minimo calcolato superava la somma liquidata dal TAR.
D.M. 147/2022
Né si può predicare alcuna sproporzione in ordine alla determinazione del quantum, atteso che, tenuto conto dei parametri indicati nel D.M. n. 55 del 2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 2022, trattandosi di una causa dal valore indeterminabile, con complessità bassa, tenendo conto delle fasi di studio (euro 851), introduttiva (euro 602), istruttoria/trattazione (euro 903) e decisionale (euro 1453), il compenso minimo da liquidare sarebbe stato di euro 3.809,00.
Il decreto di aggiornamento dei parametri forensi concorre alla verifica della congruità delle spese; applicato insieme al D.M. 55/2014, nel caso concreto conduceva a un importo minimo di € 3.809, superiore alla condanna di € 3.000.
Massime di principio
- La SCIA con cui si trasferisce un’attività commerciale in un’altra sede sostituisce la precedente SCIA relativa alla sede originaria e ne fa cessare gli effetti; la successiva rinuncia alla SCIA di trasferimento non determina la reviviscenza della segnalazione precedente.
- Per ritrasferire un’attività commerciale nella sede originaria dopo che una SCIA di trasferimento ha sostituito quella precedente, è necessaria una nuova SCIA, idonea a rendere edotta l’amministrazione del nuovo trasferimento.
- In appello, la statuizione sulle spese del primo grado è sindacabile, quando la decisione principale resta ferma, soltanto se manifestamente abnorme, irragionevole o illogica, oppure se pone le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La liquidazione delle spese non è sproporzionata quando, considerati il valore e la complessità della causa e le fasi processuali svolte secondo i parametri forensi applicabili, l’importo riconosciuto è inferiore al compenso minimo risultante dal calcolo.
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