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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10881 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva ritenuto valida la domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. Il contribuente aveva effettuato il pagamento il 16 aprile 2004, ma, avendo optato per la modalità prevista dal comma 2, avrebbe dovuto versare quanto dovuto entro la scadenza delle cartelle di pagamento già notificate. L'Agenzia ha sostenuto che il mancato rispetto di tale termine comportasse l'invalidità del condono e che non fosse applicabile l'errore scusabile, né per errore sul termine né richiamando la disciplina prevista per le liti pendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che l'art. 9-bis, comma 2, si applica ai casi in cui le cartelle di pagamento erano già state notificate e impone il pagamento entro la scadenza delle cartelle stesse, termine tassativo e coincidente con la definitività dell'atto. Poiché il contribuente aveva pagato oltre tale termine, la definizione agevolata era invalida. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'errore scusabile previsto dall'art. 16, comma 9, della legge n. 289 del 2002, sia perché riferito a una diversa forma di definizione, sia perché limitato agli errori di calcolo sull'importo dovuto e non agli errori sui termini. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    "Definizione dei ritardati od omessi versamenti"

    La disposizione prevede modalità diverse di definizione. Il comma 2 riguarda le imposte e ritenute già iscritte a ruolo e, quando la cartella era già stata notificata, impone il pagamento entro la scadenza della cartella, termine tassativo.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 3

    "Gli estremi della cartella di pagamento"

    Il riferimento agli estremi della cartella conferma che il comma 2 riguarda le cartelle già notificate al contribuente alla data prevista dalla disciplina.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 9

    L'istituto dell'errore scusabile è previsto per la definizione delle liti pendenti e riguarda errori di calcolo che abbiano determinato il versamento di un importo insufficiente; non è estensibile al condono previsto dall'art. 9-bis né agli errori sul termine di pagamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    I principi di tutela dell'affidamento e della buona fede non possono, in via generale, derogare ai termini tassativi delle discipline eccezionali di condono.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    Le cause di non punibilità o di esclusione delle sanzioni, comprese quelle legate all'incertezza normativa, non rendono automaticamente valido un condono perfezionato oltre il termine previsto.

  • D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212 del 2003

    Ha inciso sulla proroga dei termini relativi alle definizioni agevolate.

  • D.L. n. 369 del 2003, art. 34, convertito dalla legge n. 326 del 2003

    Ha previsto ulteriori modifiche e proroghe dei termini della disciplina agevolativa.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45

    Ha fissato al 31 dicembre 2003 la data di riferimento per la verifica dell'avvenuta notificazione delle cartelle nell'ambito dell'art. 9-bis.

Massime di principio

  • Le norme sui condoni fiscali hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile applicare per analogia regole previste per altri condoni o per istituti generali.
  • Quando una cartella di pagamento è già stata notificata e la disciplina agevolata collega il pagamento alla scadenza della cartella, il termine deve essere rispettato rigorosamente; il pagamento tardivo comporta l'invalidità della definizione.
  • L'errore scusabile non può normalmente sanare un pagamento effettuato oltre il termine, soprattutto se la legge prevede espressamente tale rimedio soltanto per errori di calcolo sull'importo.
  • La proroga generale del termine per una forma di definizione non sostituisce necessariamente il termine specifico collegato alla scadenza della singola cartella.
  • I principi di buona fede, affidamento e obiettiva incertezza normativa possono incidere sulle sanzioni o su specifiche regolarizzazioni, ma non consentono di rendere valido un condono perfezionato fuori termine in assenza di una previsione normativa espressa.
  • Gli atti tributari divenuti definitivi, come le cartelle non tempestivamente contestate, restano intangibili e costituiscono il riferimento per la decorrenza dei termini di pagamento previsti dalla disciplina agevolata.

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