Ordinanza n. 857/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento comunicato con pec del 26.11.2025 a firma della Direttrice della Direzione Regionale della Sicilia avente ad oggetto “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 250 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (bando di concorso n. 246924 del 9 giugno 2025), di cui 15 posti per la Direzione regionale della Sicilia –Esclusione” ( all.to 1); - della graduatoria finale del concorso de quo relativa ai 15 posti per la Direzione Regionale della Sicilia, allegata a AGE.AGEDRSIC.REGISTRO UFFICIALE.0059528.27-11-2025.U, pubblicata in data 27.11.2025 sul Portale del Reclutamento inPa, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori (all.to 2); - dell’elenco nominativo dei vincitori della procedura de quo, relativo ai 15 posti per la Direzione Regionale della Sicilia, pubblicato in data 27.11.2025 sul portale web del concorso, nella parte in cui non include il ricorrente (all.to 3); - dell’avviso del 27.11.2025 di pubblicazione degli elenchi nominativi dei vincitori della procedura de quo, pubblicato in pari data sul portale web del concorso agenziaentrate.gov.it ( all.to 4); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non notificato, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato vincitore ai fini della “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 250 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (bando di concorso n. 246924 del 9 giugno 2025), di cui 15 posti per la Direzione regionale della Sicilia”, con ogni statuizione consequenziale. nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria finale e l’elenco finale dei vincitori con inclusione del ricorrente ed attribuzione del punteggio totale di 23,2 punti nonché della riserva per volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9) e dei titoli di preferenza ai sensi del DPR 82/2003 indicati in domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, graduatoria finale ed elenco dei vincitori relativi a 15 posti presso la Direzione Regionale della Sicilia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari tecnici, nonché la graduatoria finale e l'elenco dei vincitori, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere dichiarato vincitore, la rettifica della graduatoria con attribuzione di 23,2 punti, il riconoscimento della riserva per volontari delle forze armate congedati senza demerito e dei titoli di preferenza indicati nella domanda. Alla camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e non ha esaminato, in questa fase, i motivi sostanziali relativi all'esclusione, al punteggio, alla riserva e ai titoli di preferenza, riservando ogni valutazione sull'ammissibilità e sul merito all'udienza pubblica. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati in graduatoria. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale dedicato alla Direzione Regionale interessata, con indicazione dei contenuti prescritti nell'ordinanza e pubblicazione del ricorso integrale e dell'ordinanza stessa. L'amministrazione dovrà predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare un attestato dell'avvenuta notificazione e mantenere la documentazione pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato o facilmente individuabile.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Quando il numero dei destinatari rende difficile la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari che potrebbero essere pregiudicati dalla decisione.
art. 27, comma 2, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è effettuata secondo le modalità stabilite dal giudice, anche mediante pubblicazione su siti istituzionali.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio entro i termini stabiliti può determinare l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando un ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale e contro la relativa graduatoria può incidere sulla posizione di tutti i soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei potenzialmente pregiudicati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
- L'ordine di notificazione per pubblici proclami deve specificare gli elementi essenziali del giudizio, compresi l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati, il testo del ricorso e il provvedimento autorizzativo.
- I termini assegnati per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori, con previsione dell'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.
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