Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale emesso dalla Questura di Brescia e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'avviso orale adottato dalla Questura di Brescia il 16 giugno 2025 e notificato il 17 settembre 2025. In sede di verifica preliminare del fascicolo, il Collegio ha rilevato irregolarità nel deposito telematico: il ricorso e l'istanza di fissazione dell'udienza erano privi di firma digitale, in violazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e delle regole tecnico-operative del PAT; inoltre, la copia digitale della procura alle liti, formata a partire da un originale analogico, era priva della necessaria attestazione di conformità firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e delle pertinenti regole del PAT.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né l'incidente cautelare. Ha ritenuto che le irregolarità relative alla firma digitale del ricorso, dell'istanza di fissazione d'udienza e all'attestazione di conformità della procura fossero regolarizzabili ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., richiamando il precedente dell'Adunanza plenaria n. 6 del 2022. Ha quindi ordinato al ricorrente di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore. Ha inoltre ordinato alla Questura di Brescia di depositare, entro il 27 marzo 2026, una relazione sui fatti di causa, gli atti del procedimento e i documenti pertinenti. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 15 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2-bis, c.p.a.

    il ricorso e l'istanza di fissazione d'udienza devono rispettare i requisiti relativi alla firma digitale

    La mancanza della firma digitale sul ricorso e sull'istanza di fissazione d'udienza costituisce un'irregolarità del deposito telematico, suscettibile di regolarizzazione nel caso concreto.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    la copia digitale della procura alle liti [...] risulta priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico, firmata digitalmente

    La copia digitale della procura rilasciata su supporto analogico deve essere corredata dall'attestazione di conformità firmata digitalmente; la relativa omissione è stata ritenuta regolarizzabile.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    il ricorso, l'istanza di fissazione d'udienza e la procura possano essere regolarizzati

    Le irregolarità formali individuate nel deposito possono essere sanate entro un termine perentorio assegnato dal giudice, senza definizione immediata del giudizio.

  • art. 9, comma 1, allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021

    recante le regole tecnico-operative del PAT

    Le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico impongono il rispetto dei requisiti formali relativi alla firma digitale degli atti depositati.

  • art. 8, comma 2, allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021

    necessaria [...] l'attestazione di conformità all'originale analogico, firmata digitalmente

    La copia informatica della procura analogica deve contenere la prescritta attestazione di conformità digitale.

Massime di principio

  • La mancanza della firma digitale sul ricorso amministrativo e sull'istanza di fissazione d'udienza non determina necessariamente l'immediata definizione negativa del giudizio quando l'irregolarità sia suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a.
  • La copia digitale di una procura alle liti originariamente analogica deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale analogico firmata digitalmente; anche tale irregolarità può essere regolarizzata quando ne ricorrano i presupposti.
  • Quando gli atti introduttivi o la procura presentano irregolarità sanabili, il giudice amministrativo deve assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione prima di definire il giudizio sulla base del vizio formale.
  • La verifica della regolarità formale del deposito telematico può essere accompagnata dall'acquisizione d'ufficio della relazione dell'amministrazione sui fatti di causa e degli atti del procedimento, con rinvio della trattazione dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcesso amministrativo telematicoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.