Ordinanza n. 96/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dalla Questura di Brescia e atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'avviso orale adottato dalla Questura di Brescia il 16 giugno 2025 e notificato il 17 settembre 2025. In sede di verifica preliminare del fascicolo, il Collegio ha rilevato irregolarità nel deposito telematico: il ricorso e l'istanza di fissazione dell'udienza erano privi di firma digitale, in violazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e delle regole tecnico-operative del PAT; inoltre, la copia digitale della procura alle liti, formata a partire da un originale analogico, era priva della necessaria attestazione di conformità firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e delle pertinenti regole del PAT.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né l'incidente cautelare. Ha ritenuto che le irregolarità relative alla firma digitale del ricorso, dell'istanza di fissazione d'udienza e all'attestazione di conformità della procura fossero regolarizzabili ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., richiamando il precedente dell'Adunanza plenaria n. 6 del 2022. Ha quindi ordinato al ricorrente di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore. Ha inoltre ordinato alla Questura di Brescia di depositare, entro il 27 marzo 2026, una relazione sui fatti di causa, gli atti del procedimento e i documenti pertinenti. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-bis, c.p.a.
il ricorso e l'istanza di fissazione d'udienza devono rispettare i requisiti relativi alla firma digitale
La mancanza della firma digitale sul ricorso e sull'istanza di fissazione d'udienza costituisce un'irregolarità del deposito telematico, suscettibile di regolarizzazione nel caso concreto.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
la copia digitale della procura alle liti [...] risulta priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico, firmata digitalmente
La copia digitale della procura rilasciata su supporto analogico deve essere corredata dall'attestazione di conformità firmata digitalmente; la relativa omissione è stata ritenuta regolarizzabile.
art. 44, comma 2, c.p.a.
il ricorso, l'istanza di fissazione d'udienza e la procura possano essere regolarizzati
Le irregolarità formali individuate nel deposito possono essere sanate entro un termine perentorio assegnato dal giudice, senza definizione immediata del giudizio.
art. 9, comma 1, allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021
recante le regole tecnico-operative del PAT
Le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico impongono il rispetto dei requisiti formali relativi alla firma digitale degli atti depositati.
art. 8, comma 2, allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021
necessaria [...] l'attestazione di conformità all'originale analogico, firmata digitalmente
La copia informatica della procura analogica deve contenere la prescritta attestazione di conformità digitale.
Massime di principio
- La mancanza della firma digitale sul ricorso amministrativo e sull'istanza di fissazione d'udienza non determina necessariamente l'immediata definizione negativa del giudizio quando l'irregolarità sia suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a.
- La copia digitale di una procura alle liti originariamente analogica deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale analogico firmata digitalmente; anche tale irregolarità può essere regolarizzata quando ne ricorrano i presupposti.
- Quando gli atti introduttivi o la procura presentano irregolarità sanabili, il giudice amministrativo deve assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione prima di definire il giudizio sulla base del vizio formale.
- La verifica della regolarità formale del deposito telematico può essere accompagnata dall'acquisizione d'ufficio della relazione dell'amministrazione sui fatti di causa e degli atti del procedimento, con rinvio della trattazione dell'istanza cautelare.
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