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Sentenza

Sentenza n. 1564/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto e archiviazione dell’istanza di conferma dell’interesse a una precedente richiesta di concessione demaniale marittima, nonché successiva concessione demaniale marittima rilasciata all’associazione controinteressata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione ha rigettato il ricorso gerarchico proposto contro il rigetto e l’archiviazione della propria istanza di conferma dell’interesse a una precedente richiesta di concessione demaniale marittima, oltre agli atti presupposti, tra cui il preavviso di rigetto e l’atto relativo all’ammissibilità dell’istanza dell’associazione controinteressata. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione, dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della l. 241/1990, dell’art. 5 del d.P.R. 1199/1971, la violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà e violazione della buona fede. Con motivi aggiunti ha impugnato la concessione demaniale marittima rilasciata all’associazione controinteressata, deducendone l’illegittimità derivata, la violazione delle norme sulle concessioni demaniali, il difetto di istruttoria, la violazione del contraddittorio e del giusto procedimento, la carenza dei requisiti di affidabilità morale e professionale del concessionario e la violazione dell’art. 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e irricevibile il ricorso per motivi aggiunti. I motivi aggiunti erano stati notificati il 12 gennaio 2026, mentre la concessione demaniale impugnata era stata pubblicata il 2 ottobre 2023, quindi oltre il termine decadenziale di 60 giorni. Il Collegio ha escluso che gravasse sull’amministrazione un obbligo di comunicare individualmente alla ricorrente il rilascio della concessione, ritenendo che la pubblicazione legale imponesse alla parte interessata di attivarsi con l’ordinaria diligenza per conoscere l’atto. L’inoppugnabilità della concessione rilasciata all’associazione ha fatto venir meno ogni utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento degli atti precedentemente impugnati, determinando l’improcedibilità del ricorso introduttivo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore dell’associazione controinteressata e in euro 2.000 oltre accessori in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 36 e 37 Codice della navigazione

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina delle concessioni demaniali marittime; la sentenza non esamina nel merito le relative censure.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; la sentenza non esamina nel merito la censura.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per la violazione del preavviso di rigetto e del contraddittorio procedimentale; la sentenza non esamina nel merito la censura.

  • art. 5 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato in relazione al ricorso gerarchico e alla dedotta violazione del contraddittorio; la sentenza non esamina nel merito la censura.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nei motivi aggiunti con riferimento al buon andamento dell’amministrazione; la sentenza non esamina nel merito la censura.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è soggetto a pubblicazione legale, in assenza di uno specifico obbligo normativo di comunicazione individuale, il termine per impugnarlo decorre secondo le regole ordinarie dalla pubblicazione, e il soggetto interessato deve utilizzare l’ordinaria diligenza per verificarne l’adozione.
  • La conoscenza dell’atto acquisita tardivamente mediante la consultazione del fascicolo processuale non consente di riaprire il termine decadenziale già decorrente dalla pubblicazione legale del provvedimento.
  • L’impugnazione di un provvedimento amministrativo oltre il termine di sessanta giorni è irricevibile, anche se il ricorrente deduce di avere avuto conoscenza effettiva dell’atto in un momento successivo, quando la pubblicità legale era idonea a renderlo conoscibile.
  • L’inoppugnabilità del provvedimento finale sopravvenuto, che consolida gli effetti giuridici sfavorevoli al ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro gli atti precedenti e rende quest’ultimo improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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