Sentenza n. 801/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza n. 130/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere in favore della docente la somma di euro 1.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione, salvo il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per l’eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con un termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sul credito riconosciuto dal giudice del lavoro è dovuta, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo conformativo o patrimoniale grava su una pubblica amministrazione e questa rimane inadempiente.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza secondo gli strumenti previsti dall’ordinamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dall’origine un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei suoi poteri al persistente inadempimento dell’amministrazione.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può adottare tutti gli atti e le operazioni necessari a dare concreta esecuzione al giudicato e, in caso di incapienza dei pertinenti stanziamenti, può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
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