Cassazione Penale, Sentenza n. 20671/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato per il reato di truffa per aver pagato merce con assegni emessi da soggetto interdetto all'emissione di assegni. Impugnazione fondata su più motivi: (i) contestazione della qualificazione del fatto come truffa piuttosto che mero inadempimento contrattuale, in mancanza di artifizi idonei a raggirare la vittima; (ii) mancata prova della consapevolezza dell'interdizione alla emissione di assegni da parte dell'imputato; (iii) vizio di motivazione per eccessiva dipendenza dalla dichiarazione della persona offesa; (iv) contestazione del dolo e carenza motivazionale su tale elemento; (v) violazione per difetto della condizione di procedibilità (querelante non costituitosi parte civile, ergo volontà di ricusazione della querela); (vi) possibile diversa qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta; (vii) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sul rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto alcuni motivi non manifestamente infondati ma complessivamente infondati nel merito, confermando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come truffa (in presenza di artifizi e della prova testimonial-documentale) e che la mancata costituzione della parte civile non incide sulla procedibilità. Tuttavia, calcolando i termini di prescrizione comprensivi delle sospensioni, la Corte ha accertato che il reato si è estinto per prescrizione nel aprile 2021. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p. perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Riferimento ai motivi di cassazione: lett. b per violazione e falsa applicazione della legge penale; lett. e per vizio di motivazione e contraddittorietà. La Corte valuta la fondatezza dei motivi alla luce della motivazione dell'impugnata.
art. 620, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata per decretare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 129, cod. proc. pen. (comma 2)
Richiamata in relazione alla possibilità che sussistano cause di proscioglimento nel merito che giustifichino decisioni diverse; la Corte ha ritenuto che dagli atti non emergano cause di proscioglimento che legittimino l'applicazione dell'art. 129, comma 2.
art. 157, 160, 161, cod. pen.
Norme sul calcolo della prescrizione e sulle sospensioni del corso della stessa (es. sospensione per eventi che hanno bloccato il processo, inclusi i 64 giorni di sospensione tra 9 marzo e 11 maggio 2020). Utilizzate per determinare il decorso temporale e accertare l'estinzione per prescrizione.
art. 640 cod. pen. (truffa) - principio richiamato
La Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi della truffa (artifizi e raggiro idonei ad indurre la vittima all'adempimento), giustificando la qualificazione giuridica del fatto come truffa.
Massime di principio
- Per configurare la truffa occorre la prova del dolo specifico: la consapevolezza e la volontà di ingannare la vittima mediante artifici o raggiri idonei a determinarne un comportamento patrimoniale.
- La semplice incapacità di adempiere o un mero inadempimento contrattuale non bastano a integrare la truffa senza elementi che dimostrino artifizi o inganno preordinato.
- La Corte può inferire la consapevolezza dell'imputato da fatti consequenziali (es. atteggiamento evasivo o irreperibilità dopo il fatto), ma tali deduzioni devono essere adeguatamente motivate.
- La mancata costituzione della persona offesa come parte civile non equivale a remissione della querela né incide automaticamente sulla procedibilità dell'azione penale.
- La prescrizione può estinguere il reato anche dopo una sentenza di merito; la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando accerta l'estinzione del reato per prescrizione.
- In presenza di dubbi sulla qualificazione giuridica (truffa vs insolvenza fraudolenta) è necessario valutare gli elementi soggettivi e gli artifici: la qualificazione segue la lettura complessiva delle prove.
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