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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25243/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società sportiva)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 25 marzo 2008 relativo all'attività svolta dalla società ricorrente in favore della società calcistica per il tesseramento di un giocatore. La ricorrente sosteneva di avere diritto, oltre a un corrispettivo fisso già percepito, anche a un corrispettivo variabile pari al 50% di ogni somma percepita dalla società calcistica in qualunque forma per la cessione del calciatore. In via subordinata invocava l'arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato una somma molto elevata; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, escludendo che il contratto fosse vincolante per la società calcistica, ritenendo non provati i poteri del firmatario, l'avvenuta stipulazione da parte della società e la ratifica per facta concludentia. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: violazione della disciplina sui direttori sportivi e omesso esame di fatti decisivi circa la qualifica del firmatario e la sua notorietà; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle regole sull'interpretazione contrattuale per l'uso di un manuale FIGC e per la ricostruzione dei compiti del direttore sportivo; violazione degli artt. 1398 e 2193 c.c. e della l. n. 91/1981 sulla spendita dei poteri e sulla conoscibilità dei limiti rappresentativi; violazione dell'art. 1399 c.c. per mancato riconoscimento della ratifica del contratto attraverso i pagamenti del corrispettivo fisso; nullità della motivazione per asserita omessa pronuncia sul motivo incidentale relativo all'arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a sovvertire accertamenti di fatto già compiuti dalla Corte d'appello sulla qualifica del firmatario e sulla non vincolatività del contratto, ha escluso la decisività dei fatti dedotti come omessi, ha ritenuto corretta la giurisprudenza applicata sul giudicato e sulla ratifica del negozio concluso dal falsus procurator, osservando che la ratifica, per produrre effetti nei confronti di una società, deve provenire dall'organo istituzionalmente competente. Ha poi giudicato infondata la doglianza sulla motivazione del rigetto della domanda subordinata, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque negato l'ulteriore pretesa perché il corrispettivo per l'attività svolta era già stato riconosciuto e non era ammissibile un cumulo con l'azione di arricchimento senza causa. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla previsione del doppio contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato come base dell'acquisizione documentale dei contratti relativi al trasferimento del giocatore.

  • art. 2193 c.c.

    l'ignoranza dei fatti soggetti a iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta; nel caso, la Corte ha ritenuto che la parte avrebbe dovuto verificare i poteri del firmatario.

  • art. 1398 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la disciplina della rappresentanza senza potere; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1399 c.c.

    la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può risultare anche da facta concludentia, ma nel caso di società o persona giuridica il comportamento ratificante deve provenire dall'organo istituzionalmente competente.

  • art. 115 c.p.c.

    il ricorso al notorio è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'eventuale uso di una nozione inesatta, non la mancata applicazione del notorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nelle doglianze sull'utilizzo di un manuale FIGC e sulla valutazione delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per lamentare l'asserita mancanza di motivazione sul rigetto dell'appello incidentale; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione comunque ricavabile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro per dedurre nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per i pretesi omessi esami di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le censure in parte non decisive e in parte dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • l. n. 91/1981

    richiamata in relazione alla disciplina delle figure operanti nell'ambito sportivo; la Corte ha però ritenuto che la decisione d'appello poggiasse soprattutto sull'assenza di prova della qualifica del firmatario al momento del contratto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo del doppio contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una nuova ricostruzione dei fatti, quando la decisione impugnata si fondi su accertamenti fattuali non adeguatamente scalfiti.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurare utilmente tutte le ragioni poste a fondamento della decisione; la mancata censura anche di una sola rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione.
  • L'omesso esame di un fatto è censurabile solo se il fatto sia effettivamente decisivo; non lo è quando, anche se considerato, non sarebbe idoneo a sovvertire la decisione impugnata.
  • Il giudicato sostanziale non si forma sui meri accertamenti di fatto isolati, ma sulla statuizione che colleghi un fatto, una norma e un effetto giuridico, idonea ad acquisire autonoma efficacia decisoria.
  • La ratifica del contratto concluso dal falsus procurator può desumersi da comportamenti concludenti, ma, se il soggetto interessato è una società o altra persona giuridica, tali comportamenti devono provenire dall'organo istituzionalmente competente a disporre della ratifica.
  • L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile per conseguire un ulteriore ristoro quando il rapporto tra le parti sia già stato compensato in base a un titolo negoziale o comunque sia già stata riconosciuta una controprestazione per l'attività svolta.
  • Il ricorso al notorio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione può essere contestato solo l'uso di una nozione giuridicamente errata, non la mancata applicazione del fatto notorio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contrattoArricchimento senza causa

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