Sentenza del 11/05/2017 n. 3308 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Cessione di ramo di azienda - Valutazione dell'avviamento - Calcolo della proiezione di redditualità - Eccessivo - Riduzione orizzonte temporale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata rideterminata riducendo a cinque anni l'orizzonte temporale utilizzato per la proiezione della redditività. Di conseguenza, sono state ridotte le maggiori imposte richieste, nonché i relativi interessi e sanzioni. La decisione ha quindi accolto, almeno in parte, la contestazione relativa all'eccessiva valorizzazione dell'avviamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la valutazione dell'avviamento nell'ambito della cessione di un ramo d'azienda. Il ricorrente contestava il metodo di calcolo fondato su una proiezione della redditività estesa per un periodo eccessivo, sostenendo che la stima dovesse considerare i rischi specifici dell'attività, le condizioni economiche e territoriali, l'andamento del mercato e il normale tasso di remunerazione del rischio. In assenza di un criterio legislativo specifico, la valutazione doveva essere effettuata secondo i criteri elaborati dalla dottrina economico-aziendale e dalla prassi professionale, tenendo conto sia della redditività storica sia delle realistiche prospettive future.
Norme richiamate
Criteri economico-aziendali e prassi professionale per la valutazione dell'avviamento
In assenza di uno specifico criterio legislativo, la valutazione deve basarsi su metodologie economiche attendibili, considerando la redditività passata e futura, i rischi dell'attività, le condizioni di mercato, il contesto temporale e territoriale e il tasso normale di remunerazione del rischio.
Massime di principio
- La valutazione dell'avviamento non può fondarsi automaticamente su proiezioni reddituali troppo lunghe o astratte: l'orizzonte temporale deve essere realistico e coerente con il settore e con i rischi dell'impresa.
- Nella stima del valore di un'azienda o di un ramo d'azienda devono essere considerati sia i risultati storici sia le concrete prospettive future, evitando di attribuire valore a redditi meramente ipotetici.
- Le condizioni del mercato, il contesto economico e territoriale e il tasso di remunerazione del rischio sono elementi essenziali per verificare la congruità dell'avviamento.
- Quando manca un metodo legislativo vincolante, l'Amministrazione e il giudice devono fare riferimento a criteri tecnici riconosciuti dalla dottrina economico-aziendale e dalla prassi professionale.
- Una riduzione del valore dell'avviamento comporta la conseguente rideterminazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni collegati alla maggiore base imponibile.
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