Sentenza n. 5656/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento di presentazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza dell'8 ottobre 2025, diretta a ottenere il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Ambasciata aveva attivato il procedimento fissando l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 10 marzo 2026. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e ha reso non più attuale la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento nelle more ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione adotta, anche successivamente alla proposizione del ricorso, un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di provvedere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e, se soddisfa pienamente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la materia del contendere cessa per l'attività sopravvenuta dell'amministrazione, il giudice può compensare le spese valutando il tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso e il comportamento complessivo dell'amministrazione; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →