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Sentenza

Sentenza n. 2864/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento prot. 221693 del 22.12.2025, recante “prot. n. 221693 del 22-12-2025- Ilma s.a.s. - istanza accesso agli atti”, con il quale l'ufficio amministrativo edilizia privata del Comune di Como dichiara irricevibile l'istanza di accesso agli atti 12.12.2025 presentata a mezzo pec. e per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto di parte ricorrente all'accesso, con conseguente ordine di esibizione ed estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza del 12.12.2025 e di ogni eventuale documento connesso.

Giustizia amministrativa202600283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: comunicazione di irricevibilità dell’istanza di accesso agli atti presentata tramite PEC ordinaria, con indicazione dell’obbligo di utilizzare il portale telematico comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di due immobili prospicienti un intervento di nuova costruzione, ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa a due pratiche edilizie, ai titoli paesaggistici, ai progetti, alle relazioni, ai pareri, alle autorizzazioni e agli atti connessi, deducendo la propria posizione differenziata derivante dalla vicinitas e dall’esigenza di tutelare la visuale panoramica e i propri interessi anche in sede giudiziaria. Il Comune ha dichiarato irricevibile l’istanza perché trasmessa tramite PEC ordinaria anziché attraverso lo Sportello Unico telematico integrato. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8 d.P.R. 184/2006, del regolamento comunale sull’accesso, dell’art. 1 l. 241/1990 e del principio di legalità, sostenendo che l’amministrazione non può imporre l’uso di una determinata modulistica o piattaforma. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e 24 l. 241/1990, degli artt. 5 e seguenti d.P.R. 184/2006 e dell’art. 24 Cost., lamentando l’aggravio derivante dall’uso obbligatorio del portale, dall’autenticazione tramite SPID, CNS o CIE, dall’inserimento di dati non necessariamente disponibili e dal pagamento anticipato dei diritti di copia. Ha infine sostenuto la sussistenza dei presupposti sostanziali per l’accesso e il diritto alla visione gratuita dei documenti, con pagamento dei soli diritti di ricerca e visura e dei costi di riproduzione per le copie.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto legittima, in linea di principio, la richiesta dell’amministrazione di presentare le istanze di accesso edilizio mediante il portale telematico, poiché tale strumento può favorire la gestione ordinata delle pratiche, la riduzione dei tempi e degli errori, il risparmio di risorse e la trasparenza. L’utilizzo della piattaforma, compresa l’identificazione digitale e il pagamento anticipato dei diritti di copia, non costituisce di per sé un aggravio sproporzionato, soprattutto quando i documenti vengono scaricati direttamente dal sistema. Tuttavia, il ricorso obbligatorio al portale non può ostacolare il diritto di accesso di soggetti che, per incapacità, indisponibilità dei dati o difficoltà operative oggettive, non siano concretamente in grado di utilizzarlo. Nel caso concreto tale impedimento non è stato provato: la ricorrente è una società immobiliare professionalmente organizzata e aveva già utilizzato con successo il medesimo portale per un’altra pratica edilizia. È stata quindi respinta la domanda di estrazione di copia dei documenti tramite l’istanza presentata via PEC. È stata invece accolta la domanda di visione della richiesta di agibilità e della SCIA per varianti in corso d’opera specificamente indicate, poiché l’esame dei documenti è gratuito e subordinato soltanto al pagamento dei diritti di ricerca e visura. Il Comune è stato ordinato di consentire la visione di tali documenti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il giudice ha esaminato congiuntamente l’impugnazione della comunicazione comunale e la domanda di accertamento del diritto di accesso.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la disciplina generale dell’accesso documentale invocata dalla ricorrente.

  • art. 24 l. 241/1990

    È richiamato quale norma in materia di limiti e tutela del diritto di accesso.

  • art. 25 l. 241/1990

    l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura

    La visione dei documenti è gratuita, salvo il pagamento dei diritti di ricerca e visura; il rilascio delle copie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e degli eventuali ulteriori oneri previsti.

  • art. 8 d.P.R. 184/2006

    le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica

    La disposizione è richiamata per sostenere che la modulistica predisposta dall’amministrazione è preferenziale e non consente, di per sé, di negare la tutela sostanziale dell’accesso per ragioni meramente formali.

  • art. 5 d.P.R. 184/2006

    È richiamato quale fondamento regolamentare della richiesta di accesso.

  • art. 7, comma 1, d.P.R. 184/2006

    È richiamato dalla ricorrente per l’estensione dell’accesso agli atti e documenti connessi.

  • art. 22, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 380/2001

    Individua la disciplina edilizia della SCIA per varianti in corso d’opera oggetto della richiesta di visione.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è posto dal Collegio a fondamento dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti tra cittadino e amministrazione.

  • d.lgs. 82/2005

    Il Codice dell’amministrazione digitale legittima e favorisce il ricorso a strumenti telematici per la gestione delle istanze e delle comunicazioni amministrative.

Massime di principio

  • L’amministrazione può organizzare la presentazione delle istanze di accesso, anche in materia edilizia, mediante un portale telematico, quando tale modalità persegua obiettivi di semplificazione, tracciabilità, riduzione dei tempi e degli errori e migliore organizzazione dell’attività amministrativa.
  • L’utilizzo obbligatorio di una piattaforma telematica per le istanze di accesso non è legittimo in modo assoluto se, nel caso concreto, determina un ostacolo reale o un onere eccessivamente gravoso per soggetti privi delle capacità, dei dati o degli strumenti necessari; l’amministrazione deve assicurare modalità alternative idonee a non comprimere il diritto di accesso.
  • La richiesta di autenticazione digitale e il pagamento anticipato dei diritti di copia non costituiscono, di per sé, un aggravio sproporzionato quando l’accesso avvenga tramite un portale che consente all’utente di scaricare direttamente la documentazione.
  • La gratuità prevista per l’esame dei documenti comporta che l’amministrazione debba consentire la visione degli atti, salvo il pagamento dei diritti di ricerca e visura; il rilascio di copie può invece essere subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e degli ulteriori oneri previsti dalla legge.
  • La capacità organizzativa e l’esperienza concretamente dimostrata dal richiedente nell’utilizzo del portale possono escludere che la modalità telematica imposta dall’amministrazione costituisca, nel caso specifico, un ostacolo sproporzionato all’esercizio del diritto di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAmministrazione digitale
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicitàEfficacia ed esecutorietà

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