Cassazione Penale, Ordinanza n. 16413/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'imputato alla pena di un anno, dieci giorni di reclusione e 400 euro di multa per i reati di detenzione/porti di arma o munizioni vietate e ricettazione. Nel ricorso per cassazione l'interessato non deduce specifici vizi della decisione, ma sollecita sostanzialmente una nuova valutazione del merito dei presupposti del trattamento sanzionatorio. In particolare, invoca il riconoscimento di sanzioni sostitutive e delle circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva però che le sanzioni sostitutive non erano state richieste in appello, mentre le attenuanti generiche erano incompatibili con l'elevato disvalore della condotta accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non individuassero specifici errori della sentenza impugnata, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito sul trattamento sanzionatorio; ha inoltre osservato che la richiesta di sanzioni sostitutive era preclusa perché non proposta in appello e che, per la gravità della condotta, non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
sono le norme incriminatrici poste a base della condanna per i reati relativi ad armi o munizioni vietate; la sentenza non ne offre una lettura autonoma, ma le indica come titolo di responsabilità unitamente all'art. 648 c.p.
art. 648 c.p.
norma incriminatrice per la ricettazione contestata e confermata in appello.
art. 62-bis c.p.
richiamato in modo implicito attraverso il riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ne esclude il riconoscimento in ragione dell'elevato disvalore della condotta.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in via sostanziale attraverso il tema delle sanzioni sostitutive; la Corte afferma che la relativa richiesta non poteva essere formulata per la prima volta in cassazione perché non proposta in appello.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della pena o dei presupposti del trattamento sanzionatorio quando non siano dedotti specifici vizi di legittimità della decisione impugnata.
- La richiesta di sanzioni sostitutive deve essere tempestivamente proposta nel grado di merito competente; se non formulata in appello, non può essere recuperata in cassazione.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando la condotta presenti un elevato disvalore, purché la motivazione evidenzi l'assenza di elementi fattuali positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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