Ordinanza n. 170/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di sospensione, annullamento in autotutela e avvio del procedimento di annullamento della procedura di reclutamento a tempo indeterminato per docente di Pianoforte AFAM 018, nonché comunicazione di mancato superamento del controllo preventivo sul contratto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (conservatorio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti adottati dal Conservatorio in relazione alla procedura di reclutamento a tempo indeterminato di un docente di Pianoforte AFAM 018. In particolare, sono state contestate la sospensione in autotutela dei procedimenti di reclutamento, la ratifica della determinazione presidenziale con cui era stato disposto l'intervento in autotutela, la comunicazione del mancato superamento del controllo preventivo sul contratto da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, la delibera con cui il Conservatorio aveva annullato gli atti di avvio della procedura applicando la disciplina del d.P.R. n. 83/2024, nonché il successivo decreto direttoriale di annullamento in autotutela della procedura concorsuale e il previo avvio del relativo procedimento. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a dare conto delle questioni di rito sollevate dall'Avvocatura erariale e della censura sostanziale esaminata in sede cautelare, relativa alla disciplina normativa applicabile e alla legittimità dell'annullamento della procedura.
La decisione
Il TAR, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti non fossero assistiti da sufficiente fumus boni iuris. Secondo il Collegio, dal combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024 emergeva che il reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell'anno accademico 2025/2026 doveva avvenire entro ottobre 2025 secondo la nuova disciplina. Tale conclusione è stata ritenuta coerente con l'art. 6, comma 4-ter, del d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023, che limitava l'applicazione delle disposizioni previgenti del d.m. n. 180/2023 ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Il TAR ha escluso che potesse condurre a una diversa conclusione l'eventuale erronea indicazione della decorrenza del contratto stipulato con il ricorrente. La domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in considerazione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare e, in particolare, mediante esame sommario del fumus boni iuris.
art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024
La disposizione è stata considerata, insieme all'art. 17, comma 8, quale base normativa della nuova disciplina applicabile al reclutamento dei docenti destinati all'anno accademico 2025/2026.
art. 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024
La disposizione è stata interpretata nel senso che il reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell'anno accademico 2025/2026 doveva avvenire entro ottobre 2025 secondo le nuove regole.
art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, convertito in l. n. 14/2023
La norma è stata richiamata per ritenere che la disciplina previgente del d.m. n. 180/2023 trovasse applicazione per i reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, non per quello destinato all'anno accademico 2025/2026.
art. 21-quater l. n. 241/1990
È richiamato quale fondamento della sospensione in autotutela disposta dal Conservatorio; l'ordinanza non svolge una specifica valutazione autonoma dei relativi presupposti.
art. 21-octies l. n. 241/1990
È richiamato negli atti impugnati quale base dell'annullamento della procedura; l'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È richiamato quale base dell'annullamento d'ufficio della procedura concorsuale; la valutazione cautelare si è concentrata invece sulla disciplina transitoria applicabile al reclutamento.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
Sono richiamati nel decreto di avvio del procedimento di annullamento in autotutela; l'ordinanza non esamina specificamente le relative censure procedimentali.
d.m. n. 180/2023
Le disposizioni previgenti sono state ritenute applicabili, sulla base della disciplina transitoria richiamata, ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione dell'efficacia di atti di annullamento di una procedura di reclutamento quando, alla luce della disciplina transitoria applicabile, non emerga un sufficiente fumus boni iuris.
- Quando una nuova disciplina regola il reclutamento dei docenti destinati a un determinato anno accademico e la normativa previgente è transitoriamente limitata agli anni accademici anteriori espressamente indicati, le procedure destinate all'anno successivo devono essere svolte secondo la nuova disciplina.
- L'erronea indicazione della decorrenza del contratto individuale non è, di per sé, idonea a modificare la disciplina normativa applicabile alla procedura di reclutamento, che deve essere individuata in base alla destinazione temporale della procedura e alle norme transitorie.
- La valutazione cautelare del fumus boni iuris può fondarsi sull'interpretazione coordinata delle disposizioni regolamentari e transitorie relative al reclutamento, anche in presenza di questioni di rito non esaminate in via definitiva.
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