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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4563/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania del 12/07/2024 che aveva respinto la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. disposta con decreto del 15/03/2021. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 in relazione all'art. 1 del decreto e carenza di motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore ha depositato un atto dal quale risulta che, con provvedimento notificato il 24/09/2024, sono cessati gli obblighi derivanti dalla misura impugnata, per cui non sussiste più l'interesse richiesto ai fini di ammissibilità (che deve permanere anche al momento della decisione). Il Tribunale ha inoltre rilevato che la rinuncia formalmente proposta dal difensore non era valida in quanto il procuratore speciale non era munito di una procura ad hoc per rinunciare al ricorso (la procura conferita consentiva solo la proposizione del ricorso). Nonostante l'invalidità formale della rinuncia, il Collegio ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha deciso che, in tal caso, non si devono applicare conseguenze sfavorevoli in termini di condanna al pagamento delle spese o di versamento alla Cassa delle ammende, aderendo all'orientamento maggioritario.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4

    La norma è stata oggetto di deduzione da parte del ricorrente per errore di applicazione in relazione all'art. 1 del decreto; il giudice non ha esaminato il merito per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • decreto relativo alla misura di prevenzione, art. 1

    Riferimento al provvedimento amministrativo/giudiziario che dispone la misura di prevenzione; il ricorso contestava l'applicazione di tale disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 568 comma 4

    Il Collegio ha richiamato che l'interesse ad impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della sua decisione; deve essere immediato, concreto e attuale e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Richiamato in relazione alle conseguenze economiche: il Collegio ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse non comporti conseguenze sfavorevoli ai sensi dell'art. 616 (ossia non comporta condanna a spese o versamento alla Cassa delle ammende).

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. U. n. 18 del 05/10/1994; Sez. 2 n. 49480 del 31/10/2023; Sez. U. n. 12603 del 24/11/2015; Sez. 1 n. 29202 del 23/05/2013; Sez. 5 n. 39521 del 04/07/2018; Sez. 5 n. 23636 del 21/03/2018; Sez. U. n. 20 del 09/10/1996; Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011

    La Corte richiama costante giurisprudenza sul fatto che la rinuncia all'impugnazione è atto formale che richiede procura speciale e sulla nozione di interesse processuale; inoltre il Collegio segue l'orientamento maggioritario secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non determina automatica responsabilità per spese o ammende.

Massime di principio

  • Se la misura impugnata cessa prima della decisione, il ricorso può diventare inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse: l'interesse deve sussistere sia alla proposizione che alla decisione dell'impugnazione.
  • La rinuncia all'impugnazione è un atto formale che richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato o la procura speciale ad hoc: una procura generica o limitata alla proposizione del ricorso non è sufficiente per rinunciare validamente.
  • L'invalidità formale della rinuncia non impedisce comunque di rilevare d'ufficio la sopravvenuta carenza d'interesse se dalla documentazione emerge la cessazione della misura.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, è consolidato l'orientamento secondo cui non devono essere applicate conseguenze sfavorevoli come condanna alle spese o versamento alla Cassa delle ammende, benché esistano orientamenti minoritari contrari.
  • Per evitare rischi procedurali, il difensore dovrebbe ottenere una procura speciale per atti specifici (proporre, rinunciare, transigere) quando è prevedibile che tali atti possano essere necessari.

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