Sentenza n. 218/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 354/2024 in data 29 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 354/2024, relativa all'attribuzione di € 2.000,00 tramite Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 354/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la determinazione delle modalità esecutive e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l'omesso adempimento e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 354/2024, compiendo gli adempimenti da essa imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di azionare il rimedio dell'ottemperanza quando l'Amministrazione non esegue una decisione giurisdizionale esecutiva o passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto compiuto nel caso concreto.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dal giudicato da eseguire quale parametro per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sull'importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo conformativo o patrimoniale da essa imposto sia rimasto ineseguito.
- La prova del passaggio in giudicato della pronuncia e della sua notificazione all'amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione non contestata dall'amministrazione rimasta contumace, è sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di ottemperanza, quando l'inadempimento risulti documentato.
- Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il ricorso all'esecuzione coattiva del provvedimento giurisdizionale presuppone il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine assegnato e alla successiva richiesta dell'interessato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente all'amministrazione debitrice, per l'attività commissariale non spetta alcun compenso ulteriore.
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