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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29432/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEG per l'anno 2003 con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito d'impresa, recuperando a tassazione imposta, interessi e sanzioni. In primo grado e in appello i giudici tributari avevano respinto il ricorso. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame della prescrizione/decadenza dell'accertamento, contestando il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per asserita ipotesi di reato tributario; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa valutazione dell'asserito errore di calcolo del reddito imponibile da parte dell'Ufficio; 3) vizio di motivazione sul rigetto dell'istanza di disapplicazione delle sanzioni. La vicenda sostanziale riguardava operazioni fiscali e societarie ritenute fittizie, inserite in un più ampio contesto di verifiche su società del gruppo Mythos, con utilizzo di crediti d'imposta, utili e cessioni ritenuti non reali dall'Amministrazione e dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, senza che rilevino l'effettiva presentazione della denuncia, l'esito del procedimento penale, la prescrizione del reato o l'archiviazione. Ha dichiarato il secondo e il terzo motivo inammissibili oltre che infondati, perché le censure, pur formalmente prospettate come errori processuali o di motivazione, miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito sul calcolo del reddito e sulla negazione delle sanzioni, attività riservata ai giudici di merito e insindacabile in cassazione se congruamente motivata. È stata inoltre confermata la soccombenza della ricorrente con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    La doglianza ex n. 5 è respinta quando, sotto la veste del vizio motivazionale, il ricorrente mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e il merito della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    in relazione all'art. 112 c.p.c.

    La violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare nel merito il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove o determinato il reddito imponibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia è escluso quando la censura, sostanzialmente, investe valutazioni di merito già compiute dal giudice di appello.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime applicabile ratione temporis, opera se vi è obbligo di denuncia per reati tributari, anche senza effettiva denuncia o accertamento penale definitivo.

  • art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2003, n. 223

    La modifica legislativa richiamata è il fondamento del raddoppio dei termini nei casi di potenziale rilievo penale della fattispecie tributaria.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA, nel medesimo periodo normativo, il raddoppio dei termini segue la stessa logica dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 331 c.p.p.

    È sufficiente l'obbligo di presentazione della denuncia penale, non la sua effettiva proposizione, per il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 405 c.p.p.

    L'esercizio dell'azione penale non costituisce presupposto necessario del raddoppio dei termini fiscali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento tributario applicabile ratione temporis, è sufficiente che la fattispecie integri l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non occorre la prova dell'effettiva presentazione della denuncia, né l'esito del procedimento penale incide sulla tempestività dell'avviso.
  • Il contribuente che contesti la decadenza dell'Ufficio per decorso dei termini deve allegare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; non può invece rimettere al giudice tributario l'accertamento della sussistenza del reato, sottratto al suo sindacato.
  • Le censure formalmente costruite come vizi motivazionali o processuali sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, delle risultanze istruttorie e del metodo di calcolo del reddito imponibile, se la sentenza impugnata risulta congruamente motivata.
  • Il rigetto dell'istanza di disapplicazione delle sanzioni è legittimo quando il giudice di merito ritenga, sulla base degli elementi acquisiti, che le operazioni contestate siano connotate da fittizietà o da artificiosità finalizzate all'evasione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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