Cassazione Civile, Sentenza n. 7792/2020 del 14/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina da una compravendita del 23 giugno 1997 assoggettata a INVIM, rispetto alla quale i tre venditori, condebitori solidali, avevano impugnato gli avvisi di rettifica e liquidazione. Le impugnazioni si erano concluse con giudicati distinti: per il ricorrente e un altro venditore il valore era stato determinato in Euro 803.917,00, mentre per il terzo venditore era stato determinato in Euro 597.636,00. Dopo tali giudicati, l’Agenzia aveva notificato distinti avvisi di liquidazione. Il ricorrente non aveva impugnato il proprio avviso e aveva versato l’imposta calcolandola sul valore più basso stabilito nel giudizio promosso dal condebitore; l’Agenzia aveva quindi iscritto a ruolo la differenza in base al valore di Euro 803.917,00 stabilito dal giudicato formatosi nei suoi confronti. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della cartella e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 3 febbraio 2014, aveva rigettato l’appello. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 1306 c.c., sostenendo che il giudicato più favorevole ottenuto dal condebitore dovesse estendersi anche a lui e richiamando gli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla tesi secondo cui, in caso di conflitto tra giudicati, avrebbe dovuto prevalere quello cronologicamente successivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che fossero state considerate inconferenti le ragioni per cui non aveva impugnato l’avviso di liquidazione, avendo pagato in base al giudicato favorevole al condebitore e ritenendo sussistenti la prevalenza del secondo giudicato e il litisconsorzio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è infondato: la decisione d’appello, letta nel suo complesso, aveva implicitamente respinto la tesi della prevalenza cronologica del giudicato, individuando come dirimente il giudicato diretto sfavorevole formatosi nei confronti del ricorrente. Il criterio temporale per risolvere il conflitto tra giudicati opera quando essi si siano formati sulla medesima questione tra le stesse parti, condizione diversa da quella in esame. Anche il primo motivo è infondato: nella solidarietà passiva tributaria il litisconsorzio è facoltativo e l’art. 1306, comma 2, c.c. consente al condebitore di avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma tale effetto estensivo è impedito da un giudicato sfavorevole già formatosi direttamente nei confronti del debitore che lo invoca. La cartella riguardava la posizione individuale del ricorrente e i giudicati distinti sulle posizioni dei coobbligati escludevano, inoltre, il litisconsorzio necessario. Il terzo motivo è stato assorbito dall’esame del primo; la Corte ha peraltro rilevato che la censura non era riconducibile al vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione non poteva essere superata impugnando soltanto la successiva cartella. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1306, comma 2, c.c.
Detta disposizione, – della quale si è rilevato che “non ha valore di norma sulla struttura dell’obbligazione solidale (ossia un valore sostanziale), ma detta una regola speciale direttamente riguardante il funzionamento processuale del meccanismo della solidarietà, operando un distacco delle vicende processuali da quelle sostanziali.” (Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053), – come ben ritenuto dal giudice del gravame, trova, però, un limite nel giudicato (sfavorevole) che eventualmente si sia formato (così come nella fattispecie) nei confronti del debitore solidale che ne invochi l’applicazione, l’effetto estensivo del giudicato (favorevole) rimanendo, così, impedito (proprio) dall’avvenuta definizione (con forza di giudicato) dell’obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali.
Il condebitore solidale può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma non può avvalersene quando nei suoi confronti si sia già formato un giudicato sfavorevole.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
In disparte che, come correttamente rilevato dal giudice del gravame, nella fattispecie veniva in considerazione l’impugnazione di una cartella esattoriale che riguardava (esclusivamente) la posizione della parte, odierna ricorrente, – così che l’esistenza di pregressi giudicati, autonomamente formatisi sulle posizioni dei condebitori solidali (parti alienanti dell’atto di vendita sottoposto a tassazione Invim; v. il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 26), non poteva che ex se rilevare già ai fini dell’esclusione di ogni litisconsorzio necessario sostanziale, – deve rimarcarsi, ad ogni modo, che, come reiteratamente ribadito dalla Corte, alla solidarietà passiva di imposta si correla un litisconsorzio meramente facoltativo.
Nella controversia relativa alla cartella riguardante la posizione individuale di un condebitore tributario, la solidarietà passiva d’imposta non comporta litisconsorzio necessario: il litisconsorzio è meramente facoltativo.
art. 112 c.p.c.
Come, poi, reiteratamente rilevato da questa Corte, il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa dall’appellante e non sussiste laddove il giudice d’appello abbia fondato la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda, ovvero se la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto.
Non ricorre omessa pronuncia quando la motivazione adottata è incompatibile con la domanda o la censura e la decisione comporta un rigetto implicito della questione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Anche il primo motivo, – il cui esame assorbe il terzo motivo che, peraltro, espone un contenuto non riconducibile all’ambito di estensione del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, – è destituito di fondamento.
La censura del terzo motivo, per il suo contenuto, non rientra nell’ambito del vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dal testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 384, comma 4, c.p.c.
correzione possibile quando il dispositivo risulti conforme a diritto (art. 384 c.p.c., comma 4), e non implichi valutazioni di fatto
La motivazione della decisione impugnata può essere corretta quando il dispositivo sia conforme a diritto e la correzione non richieda valutazioni di fatto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 26
In disparte che, come correttamente rilevato dal giudice del gravame, nella fattispecie veniva in considerazione l’impugnazione di una cartella esattoriale che riguardava (esclusivamente) la posizione della parte, odierna ricorrente, – così che l’esistenza di pregressi giudicati, autonomamente formatisi sulle posizioni dei condebitori solidali (parti alienanti dell’atto di vendita sottoposto a tassazione Invim; v. il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 26), non poteva che ex se rilevare già ai fini dell’esclusione di ogni litisconsorzio necessario sostanziale, – deve rimarcarsi, ad ogni modo, che, come reiteratamente ribadito dalla Corte, alla solidarietà passiva di imposta si correla un litisconsorzio meramente facoltativo.
La norma è richiamata nel contesto della tassazione INVIM della vendita e della solidarietà passiva dei venditori; la Corte collega la posizione individuale del destinatario della cartella all’esclusione del litisconsorzio necessario.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali tributarie il litisconsorzio è facoltativo, non necessario; la controversia relativa alla cartella che concerne la posizione di un singolo condebitore può quindi essere trattata senza la partecipazione degli altri, tanto più quando le posizioni dei coobbligati siano state definite da giudicati autonomi.
- L’effetto estensivo del giudicato favorevole previsto dall’art. 1306, comma 2, c.c. non opera a vantaggio del condebitore nei cui confronti si sia già formato un giudicato sfavorevole sulla medesima obbligazione.
- La regola per cui il giudicato cronologicamente successivo prevale su quello precedente presuppone un conflitto tra giudicati formatisi sulla stessa questione e tra le stesse parti; non risolve il contrasto tra giudicati autonomi riguardanti condebitori diversi.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur senza esaminare espressamente una censura, adotta una ricostruzione logico-giuridica incompatibile con essa, così da comportarne il rigetto implicito.
- L’impugnazione della cartella non consente di rimettere in discussione la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione presupposto: le ragioni che spiegano la scelta di non contestare tale avviso non superano la definitività dell’atto.
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