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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35475/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente riproduttivi di doglianze già disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente corretta e priva di manifesta illogicità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni dell'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il delitto di resistenza. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte in appello: in particolare, si contestava la ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, sostenendo implicitamente una lettura alternativa dei fatti, nonché la rilevanza della condizione di ubriachezza. Venivano inoltre contestati la recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la condotta violenta ammessa nei confronti degli operanti consente di desumere il dolo del reato, che non è consentita una diversa lettura dei fatti non dimostrata e che la condizione di ubriachezza non incide in modo decisivo; ritiene altresì adeguatamente motivati sia la recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche, a fronte di una pena determinata nei minimi edittali.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • In tema di resistenza, l'elemento psicologico può essere desunto dalla condotta violenta tenuta nei confronti degli operanti, quando tale condotta sia logicamente valorizzata nella decisione di merito.
  • La prospettazione di una diversa lettura dei fatti, non supportata da elementi decisivi e specifici, non è consentita nel giudizio di legittimità.
  • La condizione di ubriachezza, se dedotta in modo generico e senza efficacia dimostrativa idonea a scalfire la motivazione di merito, non impone una diversa valutazione della responsabilità.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo compiuto e non illogico sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, specie a fronte di pena determinata nei minimi di legge, tali censure non possono essere utilmente riproposte in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

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