Sentenza n. 114/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 19.10.2025, sull’istanza di accesso del 19.9.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti posti a fondamento del ritiro cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il silenzio rigetto formatosi sull'istanza del 19 settembre 2025, con la quale aveva chiesto alla Questura e alla Prefettura di Potenza l'accesso alle relazioni istruttorie, alle segnalazioni e informative delle Forze dell'Ordine o di privati, ai referti medici, alle relazioni dei servizi sociali, alle note interne e a ogni altro documento utilizzato per adottare i verbali del 17 settembre 2025 di ritiro cautelare amministrativo delle armi e dei relativi titoli autorizzativi. L'istanza era collegata al giudizio di impugnazione dei medesimi verbali, motivati esclusivamente mediante il richiamo alla sussistenza dei presupposti di legge. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, sostenendo che la conoscenza degli atti fosse necessaria per la propria difesa. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per omessa notifica all'ex coniuge, la cessazione della materia del contendere per una comunicazione successiva e, nel merito, l'inaccessibilità degli atti perché consistenti nella denuncia-querela dell'ex coniuge per atti persecutori e nei conseguenti atti di indagine, coperti dal segreto investigativo e dal divieto di divulgazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente disatteso l'eccezione di inammissibilità, rilevando che i verbali impugnati non indicavano alcun controinteressato e che il ricorrente non poteva quindi conoscere, al momento della proposizione del ricorso, il coinvolgimento dell'ex coniuge nei fatti posti a fondamento del ritiro. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la comunicazione del 28 ottobre 2025 non era stata validamente ricevuta dal difensore, essendo stata inviata a un indirizzo PEC errato. Non ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'ex coniuge, in quanto il ricorso era comunque infondato nel merito. L'art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990 esclude l'accesso nei casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge; tra tali ipotesi rientra il segreto sugli atti di indagine previsto dall'art. 329 c.p.p., destinato a operare fino a quando l'imputato possa averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il TAR ha ritenuto che l'art. 24, comma 7, primo periodo, l. n. 241/1990 non imponesse una diversa soluzione: il diritto di accesso difensivo non prevale sugli atti coperti da segreto investigativo e, comunque, il ricorrente poteva difendersi nel giudizio sui verbali conoscendo già la ragione generale del ritiro, ossia la denuncia dell'ex coniuge per atti persecutori. Spese di lite integralmente compensate; contributo unificato irripetibile e a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990
nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
Esclude il diritto di accesso quando i documenti sono coperti da un segreto o da un divieto di divulgazione previsto dalla legge.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Riconosce l'accesso difensivo, ma non è stato ritenuto applicabile in modo da superare il segreto investigativo e il divieto di divulgazione degli atti di indagine.
art. 329 c.p.p.
Copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato possa averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
art. 114 c.p.p.
Prevede il divieto di divulgazione degli atti e dei contenuti soggetti ai limiti di pubblicazione processuale, richiamato dalle amministrazioni a sostegno dell'inaccessibilità.
art. 39 R.D. n. 773/1931
Costituisce la base normativa dei verbali di ritiro cautelare amministrativo delle armi e dei titoli autorizzativi.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e dell'ex coniuge.
Massime di principio
- Il diritto di accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 non consente di acquisire documenti amministrativi coperti da un segreto o da un divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge.
- La denuncia-querela e gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria restano sottratti all'accesso amministrativo quando sono coperti dal segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., anche se il richiedente intende utilizzarli per difendersi in un giudizio amministrativo.
- La necessità difensiva dell'accesso deve essere coordinata con il segreto investigativo: l'accesso non prevale automaticamente sul regime di segretezza degli atti di indagine.
- Se l'atto amministrativo impugnato non indica alcun controinteressato e non consente di individuare il soggetto cui si riferiscono i fatti posti a fondamento del provvedimento, il ricorrente non è tenuto a notificare il ricorso per l'accesso a un controinteressato che non poteva conoscere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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