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Sentenza

Sentenza n. 7131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202408374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnazione della decorrenza della sanzione disciplinare di rimozione e respinto i ricorsi per motivi aggiunti contro il recupero di somme, il mancato superamento della terza valutazione di professionalità, la mancata attribuzione degli scatti biennali e la riliquidazione della buonuscita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il magistrato ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio. Con il primo motivo ha contestato il diniego di compensazione delle ferie maturate e non godute nel 2020 dopo la cessazione dal servizio, invocando l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e censurando inoltre il computo delle assenze per malattia ai fini del recupero di € 8.631,85. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento di valutazione della professionalità, perché l’avviso della IV Commissione del CSM sarebbe stato inviato a un indirizzo diverso dalla residenza dichiarata; ha contestato l’applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990, lamentato un errore di fatto e una motivazione contraddittoria circa la rilevanza della condotta di omessa astensione e sostenuto che il CSM avrebbe confuso fatti ricadenti in periodi diversi e gli esiti disciplinari e penali. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia sulle censure contro il decreto ministeriale del 16 marzo 2023 e la riliquidazione della buonuscita. Con il terzo motivo ha contestato l’interpretazione dell’art. 11, comma 12, d.lgs. 160/2006 e il recupero di € 60.223,07 per scatti biennali non spettanti, deducendo anche eccesso di potere, illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e l’art. 8 CEDU, violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e lesione del legittimo affidamento. Il ricorso originario sulla decorrenza della rimozione era già stato dichiarato cessato dal TAR; tale capo non costituiva il nucleo dei motivi d’appello qui esaminati.

La decisione

L’appello è stato respinto integralmente. Il primo motivo è infondato: l’istruttoria ha accertato che il magistrato aveva fruito nel 2020 di 19 giorni di ferie e non ha dimostrato né di aver maturato il contingente annuale di 30 giorni prima della cessazione dal servizio né di essere stato impedito a fruirne per causa non imputabile. La monetizzazione delle ferie non godute è ammessa alla cessazione del rapporto quando la mancata fruizione non dipenda dalla volontà o da una causa imputabile al lavoratore; nel caso concreto tale presupposto non ricorre. È stata inoltre smentita documentalmente la censura sul calcolo delle assenze per malattia: i periodi di congedo erano stati considerati e l’importo di € 8.631,85 risultava dalla somma di € 5.691,20 di retribuzione corrisposta dopo la cessazione e € 2.940,65 di riduzioni stipendiali. Il secondo motivo è infondato. La censura sulla comunicazione del procedimento valutativo non è stata accolta: il magistrato continuava a indicare il precedente indirizzo nella corrispondenza con l’amministrazione e non ha provato che il trasferimento fosse stato autorizzato, come richiesto dalla disciplina applicabile; la cartolina della seconda spedizione era sottoscritta e il disconoscimento della firma è stato ritenuto generico o comunque inidoneo rispetto alla firma di un terzo. Il Collegio ha precisato che non era corretta, nel caso, la motivazione del TAR fondata sull’art. 21-octies, comma 2, ma ha confermato il rigetto della censura sulla base dell’autoresponsabilità del dichiarante e dei principi di effettività e certezza dei rapporti giuridici. È stata respinta anche la contestazione sostanziale: la valutazione di professionalità del CSM è autonoma rispetto agli apprezzamenti compiuti in sede penale e disciplinare e può attribuire rilevanza professionale a condotte anche se non sfociate in condanna per il medesimo episodio, entro limiti di ragionevolezza. Il CSM aveva valutato autonomamente i fatti e motivato logicamente il giudizio negativo sulla carenza dei prerequisiti di indipendenza e imparzialità. Non sussisteva inoltre omessa pronuncia del TAR sulle censure concernenti il decreto ministeriale e la riliquidazione della buonuscita, conseguenti al mancato riconoscimento della valutazione. Il terzo motivo è infondato: ai sensi dell’art. 11, comma 12, d.lgs. 160/2006, la valutazione negativa comporta la perdita per un biennio del diritto all’aumento periodico di stipendio, con corresponsione del nuovo trattamento solo dopo il giudizio positivo; gli scatti erogati in pendenza della valutazione erano quindi recuperabili. Le censure costituzionali e convenzionali sono state ritenute già esaustivamente confutate dal TAR e non superate dall’appello, che le riproponeva. L’appellante è stato condannato a rifondere alle amministrazioni appellate, in solido, € 4.000 oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    alla luce dei quale va interpretata la disciplina dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 – la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di evidenziare che “il diritto al compenso sostitutivo discende […] dal carattere di indisponibilità e irrinunciabilità del diritto alle ferie, quando il congedo non possa essere goduto per causa non imputabile al prestatore di lavoro o per fatto imputabile al datore di lavoro”

    Il divieto di monetizzazione non esclude l’indennità alla cessazione del rapporto quando le ferie maturate non siano state fruite per causa non imputabile al lavoratore o imputabile all’amministrazione. Non spetta invece l’indennità se il mancato godimento dipende da causa imputabile al dipendente o se il mancato godimento non è provato.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    la direttiva 2003/88/CE, in materia di orario di lavoro, dispone all’art. 7 che il periodo minimo di ferie annuali non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto.

    Il diritto europeo vieta di sostituire con denaro le ferie durante il rapporto, ma ammette l’indennità finanziaria per ferie maturate e non godute al momento della cessazione; il diritto non può essere perso automaticamente senza verificare che il lavoratore abbia avuto effettiva possibilità di fruirne.

  • art. 11, comma 12, d.lgs. 160/2006

    La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

    La valutazione negativa preclude per il biennio il diritto all’aumento periodico; il trattamento economico incrementato matura soltanto dopo un giudizio positivo. Gli scatti corrisposti in pendenza della valutazione, quando questa abbia esito negativo, sono pertanto recuperabili come somme non dovute.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Ne segue che, pur non potendosi aderire alla motivazione della sentenza di prime cure circa l’applicabilità alla fattispecie ora in esame della regola sulla non annullabilità degli atti amministrativi per vizi formali o procedimentali ex art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, tuttavia il Collegio ritiene di condividere le conclusioni raggiunte dal T.A.R. in ordine all’infondatezza della censura ora in esame.

    La regola di non annullabilità prevista dall’art. 21-octies, comma 2, non è stata ritenuta applicabile alla specifica censura sulle garanzie partecipative nella valutazione di professionalità; il rigetto è stato confermato sulla base di autonome ragioni, in particolare autoresponsabilità e certezza dei rapporti.

  • art. 12 d.P.R. 3/1957

    non dimostra che il mutamento di residenza sia stato autorizzato, come sarebbe stato necessario in base al combinato disposto dell’art. 12 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 276, terzo comma, del R.D. n. 12/1941.

    Il mutamento di residenza del magistrato, secondo la disciplina richiamata, richiedeva autorizzazione; la mancata prova dell’autorizzazione e il continuato uso del precedente indirizzo nella corrispondenza hanno impedito di imputare all’amministrazione il mancato ricevimento dell’avviso.

  • art. 276, terzo comma, r.d. 12/1941

    non dimostra che il mutamento di residenza sia stato autorizzato, come sarebbe stato necessario in base al combinato disposto dell’art. 12 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 276, terzo comma, del R.D. n. 12/1941.

    La disposizione, congiuntamente all’art. 12 d.P.R. 3/1957, è stata applicata nel senso che il trasferimento di residenza del magistrato necessitava di autorizzazione; la mancata prova di tale autorizzazione ha concorso a escludere il vizio procedimentale dedotto.

Massime di principio

  • Il compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto è dovuto quando il mancato godimento non dipenda dalla volontà o da una causa imputabile al lavoratore, oppure sia imputabile all’amministrazione; non è sufficiente allegare di non avere fruito del contingente massimo annuale, dovendosi accertare i giorni effettivamente maturati e l’imputabilità della mancata fruizione.
  • Nel procedimento di valutazione di professionalità dei magistrati, la valutazione del CSM è autonoma rispetto agli accertamenti e alle valutazioni svolti in sede penale e disciplinare; condotte non coincidenti con quelle oggetto di condanna, o non penalmente rilevanti, possono comunque essere apprezzate sul piano professionale, purché la valutazione sia ragionevole e motivata.
  • Quando il destinatario continua a indicare alla pubblica amministrazione il precedente indirizzo e non dimostra che il mutamento di residenza sia stato autorizzato secondo la disciplina applicabile, il mancato recapito di una comunicazione procedimentale al nuovo indirizzo non è imputabile all’amministrazione; rilevano i principi di autoresponsabilità, effettività e certezza dei rapporti giuridici.
  • In caso di valutazione negativa di professionalità del magistrato, gli aumenti periodici di stipendio sono perduti per il biennio previsto dalla legge e il nuovo trattamento economico è dovuto soltanto dopo il giudizio positivo; le somme corrisposte in pendenza della valutazione possono quindi essere recuperate.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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