Cassazione Penale, Sentenza n. 33015/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, nato in Cina nel 1988, era stato dichiarato colpevole dal Tribunale di Prato del delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 elementi attivi inferiori a quelli effettivi per euro 892.330, con IVA evasa pari a euro 195.313. Era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, con sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché la sentenza non aveva disposto, né in motivazione né nel dispositivo, la confisca del profitto o del prezzo del reato, ovvero, qualora la confisca diretta non fosse possibile, la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dell'imputato. Il ricorrente ha sostenuto che la confisca ha carattere obbligatorio e che il giudice non dispone di discrezionalità, salvo verificare la perdurante disponibilità dei beni da sottoporre a confisca diretta. La Corte ha inoltre esaminato il regime dell'impugnazione del solo punto relativo alla confisca e i limiti di appellabilità del pubblico ministero contro le sentenze di condanna di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che, a seguito della condanna per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis imponga la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, salvo l'appartenenza a persona estranea, e, quando la confisca diretta non sia possibile, la confisca di beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente. L'omessa statuizione sulla confisca ha determinato una violazione di legge e una statuizione illegale relativa a una misura di sicurezza obbligatoria. La sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa composizione, affinché provveda sulla confisca diretta o per equivalente, determinandone l'eventuale ammontare e le modalità. Il rinvio è stato disposto al Tribunale e non alla Corte di appello, poiché il pubblico ministero non disponeva del diritto di appellare la sentenza di primo grado nei limiti generali previsti dall'art. 593, comma 1, c.p.p.; il ricorso per cassazione costituiva quindi l'unico mezzo di impugnazione consentito.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
La condanna riguarda il delitto di dichiarazione infedele mediante indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi.
art. 12 d.lgs. n. 74/2000
Prevede le pene accessorie richiamate nella sentenza di condanna.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La confisca del profitto o del prezzo del reato tributario è obbligatoria; in subordine deve essere disposta la confisca per equivalente, senza discrezionalità del giudice salvo la verifica della disponibilità dei beni per la confisca diretta.
art. 444 c.p.p.
È richiamato dall'art. 12-bis quale rito alternativo la cui definizione comporta comunque la confisca obbligatoria nei casi previsti.
art. 579 c.p.p.
L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
La disciplina si applica anche al caso in cui la confisca sia stata omessa, non soltanto a quello in cui sia stata disposta.
art. 593, comma 1, c.p.p.
L'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
I limiti di appellabilità del pubblico ministero contro la condanna di primo grado operano anche quando l'impugnazione riguarda il solo punto della confisca.
art. 569 c.p.p.
Il ricorso immediato per cassazione presuppone il diritto della parte di appellare la sentenza di primo grado; tale presupposto non ricorre per il pubblico ministero nei limiti esaminati.
art. 608, comma 4, c.p.p.
È richiamato in relazione al giudizio di legittimità e al ricorso immediato per cassazione.
Massime di principio
- In caso di condanna per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca del profitto o del prezzo del reato è obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis; qualora la confisca diretta non sia possibile, deve essere disposta la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del reo.
- L'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce violazione di legge e determina l'annullamento della sentenza limitatamente a tale punto, con rinvio per la decisione sulla confisca.
- Il giudice deve verificare la perdurante disponibilità da parte del reo dei beni suscettibili di confisca diretta, ma non dispone di una discrezionalità libera nel decidere se applicare la confisca prevista dall'art. 12-bis.
- L'impugnazione relativa al solo punto della confisca è soggetta, ai sensi dell'art. 579 c.p.p., agli stessi mezzi previsti per i capi penali e può riguardare anche l'omessa disposizione della confisca.
- Quando il pubblico ministero impugna una sentenza di condanna di primo grado esclusivamente per l'omessa confisca obbligatoria, i limiti di appellabilità previsti dall'art. 593, comma 1, c.p.p. impediscono l'appello e consentono il ricorso per cassazione quale unico mezzo di impugnazione; l'annullamento con rinvio deve essere disposto al tribunale che ha pronunciato la sentenza, non alla corte di appello.
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