Sentenza del 09/05/2018 n. 3024 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di rettifica e liquidazione- Obbligo di motivazione dell'atto - Indicazione dei valori OMI e stima UTE esterna - Legittimità motivazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione relativo al valore di unità immobiliari cedute, sostenendo, in particolare, che l’atto fosse insufficientemente motivato e che la determinazione del maggior valore non fosse adeguatamente dimostrata. La contestazione riguardava l’utilizzo dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e di una stima dell’Ufficio Tecnico Erariale (UTE) esterna, nonché la loro corrispondenza alle caratteristiche concrete dei beni oggetto di compravendita.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’avviso è stato ritenuto legittimamente motivato perché l’Agenzia delle Entrate aveva indicato i dati OMI e allegato una stima UTE esterna, valutando le peculiarità e le potenzialità degli immobili. In assenza di specifiche argomentazioni e di documentazione probatoria contraria, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è stata ritenuta congrua la corrispondenza tra i beni accertati e quelli analoghi utilizzati come comparazione nelle compravendite richiamate nell’atto.
Norme richiamate
Art. 5 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Rileva nell’ambito dell’imposta di registro e della determinazione della base imponibile con riferimento al valore dei beni oggetto dell’atto.
Art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina il potere dell’Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato degli immobili e impone che la rettifica sia adeguatamente motivata.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce l’onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi contesta tali fatti deve dimostrare quelli impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso concreto, l’assenza di prova contraria del contribuente ha rafforzato la valutazione dell’Ufficio.
Cass. civ., sentenza n. 13152/2009
Richiamata quale precedente in materia di motivazione degli avvisi di rettifica e di valutazione del valore degli immobili ai fini dell’imposta di registro.
Cass. civ., sentenza n. 10085/2012
Richiamata quale precedente sulla sufficienza degli elementi comparativi e valutativi posti dall’Amministrazione a fondamento della rettifica del valore immobiliare.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica e liquidazione immobiliare può essere considerato adeguatamente motivato quando indica i criteri di stima utilizzati, richiama i valori OMI e dispone di una valutazione tecnica ulteriore, come una stima UTE, purché tali elementi siano riferiti alle caratteristiche concrete dell’immobile.
- I valori OMI, considerati isolatamente, possono avere natura orientativa; la motivazione risulta più solida quando sono integrati da dati comparativi, perizie tecniche o riferimenti a compravendite di immobili analoghi.
- La mera contestazione generica dell’avviso non è normalmente sufficiente: il contribuente deve indicare specifiche differenze tra il proprio immobile e quelli utilizzati come comparazione e fornire elementi probatori idonei a dimostrare l’erroneità della stima.
- La motivazione dell’atto non deve necessariamente contenere una perizia analitica di ogni singolo elemento, ma deve consentire al contribuente di comprendere il percorso logico e tecnico seguito dall’Amministrazione e di difendersi efficacemente.
- In una situazione analoga, la difesa dovrebbe concentrarsi su errori concreti nella comparazione, sulla diversa ubicazione, consistenza, destinazione, stato di conservazione o potenzialità edificatoria dell’immobile, oppure su documentazione tecnica e valori di mercato contrari.
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