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Sentenza

Sentenza del 02/02/2015 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Equitalia - Iscrizione d'ipoteca - Immobile - Regolare notifica della cartella esattoriale - Nuova intimazione ad adempiere - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, essendo trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia avrebbe dovuto notificare una nuova intimazione ad adempiere prima di iscrivere ipoteca sull'immobile e comunicare preventivamente o successivamente l'avvenuta iscrizione. La contestazione si fondava sull'interpretazione dell'articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973, relativo alla prosecuzione dell'esecuzione dopo la notifica della cartella, e dell'articolo 77 dello stesso decreto, concernente l'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973 richiama esclusivamente il termine previsto dal primo comma dell'articolo 50 e non impone, decorso un anno dalla notifica della cartella, la notifica di una nuova intimazione ad adempiere prima dell'iscrizione ipotecaria. L'iscrizione di ipoteca non costituisce un atto dell'esecuzione forzata, sicché non è possibile estendere analogicamente alla garanzia ipotecaria le regole previste per l'espropriazione. Allo stato della normativa considerata, non sussisteva inoltre un obbligo del concessionario di comunicare al contribuente l'avvenuta iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50

    L'articolo 77 fa esclusivo riferimento al termine di cui al primo comma dell'articolo 50 e non anche al secondo comma.

    La necessità di una nuova intimazione decorso un anno riguarda la ripresa dell'esecuzione forzata, non l'iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    La norma disciplina l'iscrizione ipotecaria e non impone, per il solo decorso di un anno dalla notifica della cartella, una nuova intimazione ad adempiere né una specifica comunicazione dell'iscrizione.

  • D.Lgs. n. 46/1999

    È richiamato quale normativa collegata alla disciplina della riscossione mediante ruolo e delle procedure esecutive.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria per debiti tributari è distinta dall'espropriazione forzata: le garanzie e gli obblighi previsti per quest'ultima non si applicano automaticamente all'ipoteca.
  • Il semplice decorso di un anno dalla notifica della cartella non determina, secondo l'interpretazione esaminata, l'obbligo di notificare una nuova intimazione prima dell'iscrizione ipotecaria.
  • Non è possibile estendere in via analogica una norma processuale prevista per l'esecuzione forzata a un atto di garanzia reale, salvo che una specifica disposizione lo preveda.
  • Per valutare la legittimità di un'iscrizione ipotecaria occorre verificare la regolare notifica e la validità della cartella, l'esistenza e l'entità del debito, nonché la normativa vigente al momento dell'iscrizione, poiché gli obblighi di preavviso e comunicazione possono essere stati modificati successivamente.

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