Cassazione Penale, Sentenza n. 40330/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 15/07/2022. Il ricorrente propone cinque motivi: 1) censura sull'inammissibilità del motivo aggiunto relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.), con riferimento all'art. 129 c.p.p.; 2) vizio di notifica dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio per notifiche effettuate a mezzo posta presso lo studio del difensore domiciliatario poi revocato e restituite per compiuta giacenza, senza nuove ricerche dell'imputato (artt. 157, 159, 178, 180, 415-bis c.p.p.); 3) doglianza sulla sussistenza del reato di ricettazione per i fatti ai capi 9) e 10) (art. 648 c.p.); 4) errata qualificazione dei fatti come ricettazione anziché furto; 5) vizio nel trattamento sanzionatorio (illogica riduzione della pena in appello nonostante assoluzioni e proscioglimenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma (02/10/2020), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio. In motivazione la Corte ha riconosciuto che, sebbene la causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) possa essere rilevata d'ufficio in appello, il motivo decisivo è stato il vizio delle notifiche: dalle modalità praticate (notifiche a mezzo postale presso il difensore domiciliatario revocato e compiuta giacenza) non emerge la effettiva conoscenza della "vocatio in ius" da parte dell'imputato; tale inidoneità integra nullità assoluta della citazione quando la notifica al difensore è effettuata al di fuori dei casi previsti dalla legge, nullità rilevabile in ogni stato e grado. Per questi motivi la Cassazione ha annullato le sentenze e ha disposto che il Tribunale proceda nuovamente al giudizio.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte rileva che la causa di non punibilità per tenuità può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello per assimilazione ad altre cause di proscioglimento che richiedono declaratoria immediata (richiamo all'art. 129 c.p.p.), ma nel caso di specie la questione è assorbita dal vizio di notifica.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che impone obbligo di immediata declaratoria delle cause di proscioglimento in ogni stato e grado; utile per sostenere la rilevabilità d'ufficio della causa di non punibilità per tenuità.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte osserva che la formale notifica tramite posta con compiuta giacenza non dimostra di per sé l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato e può risultare viziata se non si garantisce la vocatio in ius.
art. 159 cod. proc. pen.
Regola le ricerche e la dichiarazione di irreperibilità: la Corte sottolinea l'obbligo di effettuare ulteriori ricerche dell'imputato quando la notifica risulti formalmente regolare ma non vi sia certezza della conoscenza del processo; la compiuta giacenza non è sufficiente a provare conoscenza.
artt. 157 e 161 cod. proc. pen.
Richiamati per il principio secondo cui la notifica al difensore è ammessa nei soli casi previsti dalla legge; la consegna al difensore al di fuori di tali ipotesi integra una nullità assoluta della notifica, idonea a compromettere la conoscenza effettiva della "vocatio in ius".
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di ricettazione; nella sentenza di Cassazione le questioni di merito (ricettazione vs furto) sono rimaste assorbite dalla decisione sulla nullità delle notifiche, perciò la Corte non si è pronunciata definitivamente sulla qualificazione sostanziale dei fatti.
Massime di principio
- La notifica effettuata a mezzo posta con esito di "compiuta giacenza" non prova di per sé che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius; il giudice deve valutare se sono state compiute ricerche idonee o se sia necessaria una rinnovazione tramite polizia giudiziaria.
- La notifica al difensore domiciliatario è valida solo nei casi espressamente previsti dalla legge; se il difensore ha revocato l'incarico o non è più domiciliatario la consegna al suo studio può integrare nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
- Le nullità che rendono inidonea la conoscenza del processo da parte dell'imputato (es. notifiche al difensore al di fuori dei casi legali) sono di natura tale da poter determinare l'annullamento delle sentenze e la rimessione per nuovo giudizio.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere rilevata d'ufficio in appello assimilandola alle cause di proscioglimento che richiedono declaratoria immediata (art. 129 c.p.p.), ma può risultare comunque assorbita da questioni procedurali prevalenti.
- In presenza di eccezioni di nullità con profili di effettiva lesione del diritto di difesa, la loro tempestiva deduzione è rilevante; alcune nullità assolute restano rilevabili anche se sollevate tardivamente e possono incidere sul prosieguo del giudizio.
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