Sentenza n. 1442/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5283/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di euro 1.500,00 mediante Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022-2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5283/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, lamentando che il Ministero non avesse corrisposto la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica insieme al ricorso, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui era richiesta l'esecuzione. La ricorrente non era presente in camera di consiglio e il suo difensore non compariva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura separata e genericamente formulata non può beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine dell'atto, poiché la mera scansione e allegazione telematica di una procura cartacea non integra una relazione documentale originaria idonea ad assorbire il requisito di specialità. Il Collegio ha inoltre ritenuto che tale vizio non fosse sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale prudenziale. Il TAR ha ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione era stata rilevata in udienza e la mancata presenza del difensore implicava rinuncia al contraddittorio sulla questione d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di chiedere la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso di rilievo effettuato in camera di consiglio in assenza del difensore della ricorrente.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è stato ritenuto applicabile per sanare la carenza originaria della procura speciale nel processo amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
art. 22 c.p.a.
È richiamato in relazione alla generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
È richiamato in relazione alla generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 124 disp. att. c.p.c.
L'attestazione prevista dalla disposizione è stata utilizzata per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale separata dal ricorso deve contenere autonomamente gli elementi necessari a identificare la controversia, inclusi l'oggetto del giudizio e l'autorità giudiziaria adita; una procura genericamente riferita a una determinata posizione sostanziale non è sufficiente.
- La procura redatta su supporto cartaceo e successivamente acquisita in copia informatica nel fascicolo telematico non è equiparabile, ai fini della specialità, alla procura originariamente apposta in calce o a margine del ricorso, quando il suo contenuto non identifica autonomamente la controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; la sua allegazione telematica alla notificazione o al deposito non dimostra da sola né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né l'anteriorità del conferimento rispetto alla predisposizione del ricorso.
- La carenza originaria della procura speciale, qualificata dal codice del processo amministrativo come requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante rinnovazione o integrazione successiva ai sensi delle norme richiamate del codice di procedura civile.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la pronuncia successiva abbia confermato un orientamento interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto evitare la preclusione adottando una condotta processuale più prudente.
- Quando una questione rilevabile d'ufficio è sollevata in udienza o in camera di consiglio e il difensore della parte non è presente, non è necessario assegnare il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata comparizione implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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