Sentenza del 12/04/2016 n. 3361 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Cessione del credito IVA - Fallimento del cessionario - Insinuazione al passivo - Piano di riparto finale del fallimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cessione di un credito IVA a un cessionario successivamente dichiarato fallito. Il ricorrente sosteneva che la cessione, essendo un negozio bilaterale perfezionato senza necessità del consenso del debitore ceduto, dovesse produrre i propri effetti e impedire all'Amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento. L'Amministrazione, invece, aveva sospeso il pagamento dopo aver presentato istanza di insinuazione al passivo del fallimento del cessionario, in attesa della definizione della procedura concorsuale.
La decisione
La sospensione è stata ritenuta legittima. Sebbene la cessione del credito IVA si perfezioni tra cedente e cessionario senza il consenso dell'Amministrazione finanziaria, l'Amministrazione può sospendere il pagamento quando il cessionario è fallito e l'Ufficio ha chiesto l'insinuazione al passivo. La sospensione può protrarsi fino al piano di riparto finale del fallimento e, comunque, fino alla piena soddisfazione del credito dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina civilistica della cessione del credito
La cessione del credito è un negozio bilaterale tra cedente e cessionario e si perfeziona senza il consenso del debitore ceduto. Tuttavia, tale principio non impedisce al debitore ceduto di adottare misure cautelative quando ricorrono esigenze connesse a una procedura concorsuale.
Disciplina dell'insinuazione al passivo fallimentare
Quando il cessionario del credito IVA è dichiarato fallito, l'Amministrazione finanziaria può far valere il proprio credito nella procedura concorsuale mediante insinuazione al passivo; il pagamento può essere sospeso fino alla definizione del riparto finale e alla piena soddisfazione dell'Ufficio.
Massime di principio
- La cessione di un credito verso la Pubblica Amministrazione può essere valida tra le parti anche senza il consenso dell'Amministrazione, ma ciò non esclude eventuali sospensioni o controlli legati alla situazione del cessionario.
- Se il cessionario fallisce, il debitore ceduto può sospendere il pagamento quando vanta a sua volta un credito nei confronti del cessionario e ha presentato domanda di insinuazione al passivo.
- In presenza di una procedura concorsuale, gli effetti economici della cessione possono restare sospesi fino alla conclusione della procedura e al riparto finale.
- La validità formale della cessione non garantisce necessariamente l'immediata riscossione del credito ceduto: occorre considerare anche la solvibilità del cessionario e gli eventuali crediti compensabili o recuperabili dal debitore ceduto.
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