Sentenza del 12/02/2020 n. 402 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.143/2020 RISCOSSIONE - TASSA AUTOMOBILISTICA - Cartella di pagamento non impugnata - Termine di prescrizione - Coversione di quello ordinario in decennale - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto il ricorso, ha dichiarato prescritti i crediti riferiti alle cartelle nn. XXX e XXX per difetto di prova di atti interruttivi e ha annullato l'intimazione di pagamento n. XXX000 nella parte relativa a tali cartelle. Le spese sono state compensate per la natura procedimentale dell'accoglimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. XXX000 nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. XXX e XXX, riferite a tasse automobilistiche per gli anni 2009 e 2010, eccependo la prescrizione dei relativi crediti. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che gli atti impositivi sottostanti erano stati notificati nei termini e non impugnati, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il giudice ha rilevato che le cartelle erano state notificate nel 2014/2015 ma la successiva intimazione di pagamento è stata notificata solo nel 2019; pertanto il termine triennale entro cui dovevano essere compiuti gli atti consequenziali era ormai prescritto. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016), la Commissione ha ritenuto che la decadenza dal potere di impugnare la cartella (art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999) determina solo l'irretrattabilità del credito contributivo, ma non la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell'art. 2953 c.c., perché tale disposizione vale solo quando vi sia un titolo giudiziale divenuto definitivo; la cartella, essendo atto amministrativo, non può acquistare efficacia di giudicato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 5
La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella (termine perentorio) determina la decadenza dalla possibilità di impugnare la cartella, producendo l'irretrattabilità del credito contributivo, ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.
Codice civile, art. 2953
La norma sulla "conversione" dei termini di prescrizione (breve in ordinario) si applica solo quando intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo; non si applica agli atti amministrativi come la cartella di pagamento.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 23397/2016
Dottrina giurisprudenziale richiamata dalla Commissione per affermare che la decadenza dall'impugnazione della cartella non comporta la trasformazione del termine prescrizionale triennale in quello decennale; conferma che solo il titolo giudiziale definitivo può produrre tale effetto ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento entro il termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999 comporta la decadenza dal potere di impugnare ma non prolunga automaticamente i termini di prescrizione: la prescrizione breve resta operante se non sono intervenuti atti interruttivi.
- La 'conversione' del termine di prescrizione breve (es. triennale) in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c. richiede l'esistenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo; gli atti amministrativi (cartelle) non possono acquistare efficacia di giudicato e quindi non determinano la conversione.
- Nelle controversie fiscali/tributarie il contribuente dovrebbe eccepire tempestivamente la prescrizione quando l'atto di intimazione o di riscossione interviene oltre il termine prescrizionale e chiedere alla controparte la prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
- L'amministrazione che intende conservare il diritto alla riscossione deve curare i termini: o compiere atti interruttivi validi della prescrizione o ottenere, ove possibile, un titolo giudiziale definitivo prima che scada il termine breve.
- In giudizio grava sull'amministrazione resistente l'onere di dimostrare l'esistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione; in mancanza l'eccezione di prescrizione va accolta.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'annullamento consegue a ragioni procedimentali o formali riconducibili alla condotta amministrativa.
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