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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8272/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione svoltasi dal 30/6/2014 al 23/12/2014, deducendo vizio di motivazione e violazione di norme processuali: in particolare contestava la mancata considerazione delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia e la carenza probatoria circa una condotta dolosa o gravemente colposa idonea a escludere la riparazione; inoltre contestava la liquidazione delle spese processuali nonostante l'Avvocatura dello Stato non avesse partecipato alla fase decisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. I giudici hanno ritenuto che la Corte di appello avesse parzialmente adempiuto ai rilievi della sentenza rescindente richiamando e valutando le dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali, ma che la motivazione fosse carente sotto due profili rilevanti: mancava un'adeguata, specifica indicazione circa la colpa grave attribuita al ricorrente ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., e mancava l'esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'interrogatorio di garanzia, che il giudice era tenuto a valutare nella determinazione della sussistenza della condotta dolosa o gravemente colposa. Per tali carenze l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio per il riconoscimento della riparazione: il giudice deve accertare se il comportamento dell'interessato abbia avuto dolo o colpa grave che abbia inciso causalmente sull'applicazione della misura cautelare; la motivazione deve indicare specificamente in che cosa consista tale colpa grave

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso (violazione) in relazione alla capacità di intendere e volere o alla tipificazione del dolo/colpa; dalla decisione emerge l'attenzione a distinguere dolo e colpa grave nel giudizio sulla riparazione

  • art. 353 cod. pen.

    Uno dei delitti per i quali si era proceduto, citato come fatto storico; non interpretato dettagliatamente nella motivazione impugnata

  • art. 629 cod. pen.

    Altro delitto contestato nell'impianto accusatorio originale, richiamato come riferimento fattuale

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione della pronuncia sulle spese; riguarda la liquidazione delle spese giudiziarie

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. nella censura sulla condanna alle spese anziché compensazione; la decisione di cassazione non entra nel merito della liquidazione, ma segnala la questione sollevata

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o per non averne commesso; richiamata in quanto la sentenza di merito (assoluzione) è stata presa in considerazione nella valutazione delle fonti di accusa e della misura cautelare

  • Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)

    Precedente di legittimità che afferma la necessità di valutare la condotta dell'interessato sia prima sia dopo la sottoposizione alla misura, e di valutare con cautela i comportamenti successivi alla conoscenza del procedimento, in relazione al diritto alla riparazione

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Richiama il principio secondo cui il giudice deve valutare la condotta dell'imputato sia prima sia dopo la restrizione della libertà, rispettando le strategie difensive e con adeguato rigore

  • Sentenza rescindente n. 43989 del 2023

    Decisione precedente che aveva censurato la precedente motivazione del giudice d'appello per mancata indicazione delle ragioni dell'assoluzione e per la carenza di analisi sul comportamento processuale delle fonti d'accusa; il nuovo provvedimento di appello ha tentato di rispondere a tali rilievi ma è risultato comunque carente su aspetti essenziali

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve specificare in modo puntuale perché ritiene che il comportamento dell'interessato sia stato doloso o gravemente colposo e come tale comportamento abbia inciso causalmente sull'adozione della misura cautelare
  • Il giudice deve valutare non solo le dichiarazioni delle fonti d'accusa rese nelle indagini e in dibattimento, ma anche il comportamento e le dichiarazioni dell'imputato dopo la conoscenza del procedimento (es. interrogatorio di garanzia), con rispetto per le strategie difensive ma verificando se emergono elementi contrari alla riparazione
  • La sussistenza di un'assoluzione di merito (art. 530 c.p.p.) non determina automaticamente il diritto alla riparazione: occorre comunque valutare se vi sia stato dolo o colpa grave dell'interessato con riguardo all'applicazione della misura cautelare
  • Il giudice della riparazione deve confrontare esplicitamente le dichiarazioni predibattimentali con quelle dibattimentali e motivare come eventuali differenze o conferme abbiano influito sul valore indiziante utilizzato per la misura cautelare
  • La mera indicazione generica di un "elevato grado di colpa" non è sufficiente: la motivazione deve descrivere i comportamenti concreti che integrano tale colpa e il nesso causale con la detenzione
  • Quanto alle spese, se contestate per vizi procedurali (es. non partecipazione dell'Avvocatura dello Stato alla fase decisionale), la questione va specificamente affrontata dal giudice e motivata in modo distinto rispetto alla decisione sulla riparazione

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