Cassazione Penale, Sentenza n. 27896/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Torino (condanna per i reati ascritti: richiamati art. 61 n.2, art. 648 c.p., art. 116 C.d.S.). Il ricorrente deduceva, congiuntamente: violazione di legge in relazione agli artt. 581 lett. d) e 591 comma 1 lett. c) e comma 2 c.p.p.; nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. in relazione all'art. 601 c.p.p. per omessa celebrazione del giudizio di appello; e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità (la Corte avrebbe affermato l'assenza di confronto con le argomentazioni del primo giudice e poi, contraddittoriamente, avrebbe comunque disaminato le censure della difesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e misconoscesse il principio secondo cui i vizi della motivazione sono alternativi (non possono essere contemporaneamente motivazione mancante e motivazione contraddittoria/illogica). Inoltre il ricorso non si è confrontato adeguatamente con la motivazione dettagliata dell'ordinanza della Corte di appello, la quale aveva spiegato perché l'appello era generico e non indicava le ragioni di fatto e di diritto che contestano specifici elementi della sentenza di primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma forfettariamente quantificata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 2 c.p.
Norma richiamata in relazione alla pena applicata in primo grado; utilizzata per descrivere il quadro sanzionatorio della condanna impugnata.
art. 648 c.p.
Norma penale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; citata nel rito e nelle conclusioni relative alla sentenza impugnata.
art. 116 C.d.S.
Richiamato in relazione alla fattispecie di reato connessa alla sospensione o alla sanzione prevista dal Codice della Strada; contestualizza la decisione di merito.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle esigenze di motivazione degli atti processuali; il ricorrente invocava carenze motivazionali, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'atto impugnato fosse adeguata e conforme ai principi applicabili.
art. 581 lett. d) c.p.p.
Previsione sulle forme e limiti dell'impugnazione: il ricorrente asseriva violazione di tale norma, ma la Corte ha considerato il motivo generico e non idoneo a rilevare la violazione invocata.
art. 591 comma 1 lett. c) e comma 2 c.p.p.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse non rispettassero il requisito di specificità richiesto da queste disposizioni.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Norma sulle nullità degli atti processuali: il ricorrente invocava nullità dell'ordinanza, ma la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e infondata dati i contenuti motivazionali dell'ordinanza impugnata.
art. 179 c.p.p.
Ulteriore norma sulle nullità e loro repressione; interpretata dalla Corte come non applicabile nella misura in cui non è stata dimostrata la nullità formale o sostanziale dedotta.
art. 601 c.p.p.
Norma che disciplina la celebrazione del giudizio di appello: il ricorrente denunciava omessa celebrazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza in assenza di prova dell'omissione e considerata l'istruttoria e la motivazione svolta dalla Corte di appello.
Massime di principio
- Un impugnazione è inammissibile se il motivo è generico e non indica specifiche ragioni di fatto e di diritto che contestano la valutazione probatoria del primo giudice.
- I vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) sono fra loro alternativi: non possono essere dedotti congiuntamente come se coesistessero nella stessa valutazione.
- Il giudice d'appello (e, in sede di verifica, la Corte di Cassazione) deve motivare puntualmente le ragioni per le quali ritiene l'impugnazione generica; il mancato confronto specifico con la decisione di primo grado giustifica l'inammissibilità dell'appello.
- La semplice contestazione generica dell'attribuibilità del fatto all'imputato non è sufficiente: l'atto di appello deve indicare gli elementi probatori posti a base della diversa valutazione che si propone.
- Denunce di nullità per omessa celebrazione del giudizio d'appello (art. 601 c.p.p.) richiedono prova concreta dell'omissione; se la corte d'appello ha effettivamente motivato la decisione, l'eccezione risulta in genere infondata.
- In casi analoghi il risultato pratico più probabile è l'inammissibilità del ricorso e la condanna per spese processuali e eventuale sanzione pecuniaria se le censure appaiono manifestamente infondate o generiche.
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