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Sentenza

Sentenza n. 18/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 468/2023 in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 468/2023, passata in giudicato, recante il riconoscimento del diritto alla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 468/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente il diritto alla carta docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, nell’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. Le ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. Il giudice ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata il 13 dicembre 2024 alla casella PEC istituzionale del Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 468/2023, provvedendo agli adempimenti imposti dal titolo giudiziale entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalle ricorrenti, senza diritto a compenso, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e segg. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per assicurare l’attuazione degli obblighi derivanti dal giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso senza che il Ministero desse esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere, in sede di ottemperanza, dell’inottemperanza di un’amministrazione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il titolo imponga all’amministrazione specifici adempimenti.
  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il giudicato sia documentalmente comprovato, sia stato notificato all’amministrazione e questa non abbia provveduto spontaneamente agli adempimenti dovuti.
  • Per le amministrazioni statali, l’esperimento dell’azione di ottemperanza presuppone il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire decorso inutilmente tale termine.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione obbligata, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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