Cassazione Penale, Sentenza n. 558/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di traffico di stupefacenti. Due motivi: 1) contestazione della gravita indiziaria - l'imputato sosteneva di essere solo autista su incarico del titolare del formaggio (Luigi Rilievo) e produceva fatture a supporto; si sosteneva che la droga era occultata nelle forme e che non vi fosse consapevolezza del trasporto, nonche che la mancata prestazione del consenso a sbloccare il cellulare non fosse indiziaria; 2) contestazione delle esigenze cautelari e della misura scelta - censura della motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e sul pericolo di reiterazione, e richiesta che siano valutati arresti domiciliari con controllo elettronico come misura meno afflittiva ed idonea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto le censure relative alla gravita indiziaria e, in gran parte, alla sussistenza delle esigenze cautelari: ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito circa il rinvenimento di circa 23,5 kg di cocaina occultati nelle forme di parmigiano, il ruolo dell'indagato alla guida del furgone, la somma di denaro rinvenuta e la condotta di non sbloccare il cellulare come elementi sintomatici. Tuttavia la Corte ha accolto la doglianza sull'adeguatezza della misura: ha rilevato una lacuna motivazionale circa la ragione per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero inidonei e ha annullato l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura, rinviando al Tribunale del Riesame di Torino per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso e' stato respinto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73-80
Normativa sostanziale sugli stupefacenti; la condotta contestata e' traffico/ detenzione/trasporto di cocaina per un quantitativo rilevante (circa 23,544 kg).
art. 273, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato nel giudizio cautelare per chiarire che la nozione di gravi indizi non richiede la stessa precisione e concordanza degli indizi prevista per la decisione di merito ai sensi dell'art. 192 comma 2 c.p.p.; consente, ai fini cautelari, un giudizio di qualificata probabilità.
art. 192 c.p.p., commi 2, 3 e 4
Distinzione tra livelli probatori per il giudizio di merito e per la misura cautelare: non si richiedono, per la cautela, gli stessi criteri di precisione previsti per la condanna, ma vanno invece considerati i commi 3 e 4 richiamati dall'art. 273 comma 1-bis.
art. 274, lett. c), c.p.p.
Motivo di custodia cautelare relativo al pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto che, considerato il contesto e la gravita della condotta recente, il rischio di condotte recidivanti fosse attuale e giustificasse la misura, salvo contestazione sulla scelta concreta della misura.
art. 275, comma 3 e comma 3-bis, c.p.p.
Criteri per la scelta della misura: la custodia in carcere puo essere applicata solo se le altre misure risultano inadeguate; il comma 3-bis impone di indicare le specifiche ragioni per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico risultano inidonei. La Corte ha rilevato carenza motivazionale su questo punto e percio ha annullato la parte relativa alla scelta della misura.
art. 275-bis, c.p.p.
Disciplina del controllo elettronico a distanza come strumento idoneo ad aumentare l'efficacia degli arresti domiciliari; la Corte ha sottolineato che il giudice deve valutare concretamente questa alternativa e motivarne l'eventuale inidoneita.
art. 131-bis c.p.
Richiamata in relazione a un precedente dell'indagato definito con non punibilita per particolare tenuita del fatto; la Corte ha osservato che tale vicenda, pur non ostativa all'applicazione della misura, va considerata nel quadro personologico.
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato in ordine alle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione: il PM ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo rivedere nel merito la valutazione probatoria dei giudici di merito ma verifica che la motivazione sia logicamente coerente e giuridicamente significativa; cio che e' un diverso apprezzamento dei fatti deve essere dedotto e provato in sede di merito.
- In presenza di un quantitativo rilevante di stupefacente occultato e di elementi fattuali (veicolo, posizione alla guida, denaro contante, modalita di occultamento), il giudice cautelare puo ritenere sussistenti i gravi indizi e il pericolo di reiterazione.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva (arresti domiciliari) non basta indicare genericamente la distanza del domicilio o avanzare considerazioni astratte: il giudice deve motivare in concreto perche gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero inadeguati.
- Il rischio di reiterazione puo essere valutato anche in base alla prossimita temporale dei fatti e al contesto criminoso; non e' necessario dimostrare un pericolo imminente di nuova condotta, ma la continuita del periculum libertatis.
- Comportamenti come il rifiuto di collaborare con semplici atti di verifica (es. non sbloccare il telefono) possono essere considerati indicatori indiziari nel complesso probatorio, se ben inseriti nella motivazione.
- Chi impugna misure cautelari in Cassazione deve mirare a dimostrare vizi di motivazione e illogicita 'prima facie' nell'atto impugnato, perche la Corte e' limitata a questo sindacato e non puo riconsiderare ex novo gli elementi di fatto.
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