Ordinanza n. 4072/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attribuzione del voto insufficiente di 15/30 alla prova orale del concorso interno per 118 posti da Vice Commissario della Polizia di Stato, con conseguente esclusione dal concorso, nonché gli atti della commissione, il bando e la graduatoria finale.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il voto numerico di 15/30 attribuito alla prova orale sostenuta il 27 marzo 2026 nell’ambito del concorso interno per titoli ed esami per 118 posti di Vice Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. Poiché il bando prevedeva una soglia di idoneità di 18/30, il voto ha determinato l’esclusione dal concorso. Sono stati contestati il verbale della commissione esaminatrice relativo alla prova orale, i verbali concernenti i criteri di valutazione, la mancata previsione di un’adeguata griglia o di modalità valutative idonee a motivare i punteggi, la graduatoria finale e gli atti conseguenti. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la rinnovazione della prova orale dinanzi a una commissione in diversa composizione, previa determinazione di adeguati criteri di valutazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del voto, dei criteri di valutazione, dell’esclusione o degli ulteriori atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione degli atti impugnati né altre misure cautelari sostanziali. L’udienza pubblica è stata fissata al 16 febbraio 2027. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata all’esito della definizione del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il Tribunale ... fissa, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., l’udienza pubblica
La tutela cautelare può essere assicurata, in relazione alle esigenze del caso concreto, mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una sospensione o altra misura cautelare provvisoria.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari ... possano essere adeguatamente garantite mediante una sollecita definizione dell’udienza pubblica per l’esame del merito
Quando la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito è sufficiente a tutelare la posizione cautelare del ricorrente, il giudice può limitarsi a disporla.
art. 5, comma 3, del bando di concorso
il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti “comporta l’esclusione dal concorso”
La disposizione del bando è richiamata quale base dell’esclusione conseguente al mancato raggiungimento della soglia di idoneità nella prova orale; la sua legittimità non è stata esaminata in questa fase.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato o adottare ulteriori misure cautelari.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare interinale, idonea a evitare l’adozione di una misura sospensiva quando il tempo necessario per la decisione cautelare sostanziale non risulti indispensabile alla protezione della posizione dedotta in giudizio.
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