Sentenza del 28/10/2020 n. 3230 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Agevolazione prima casa- Presupposto - Residenza nucleo familiare - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente chiedeva l'agevolazione IMU per abitazione principale nonostante avesse la residenza anagrafica in un Comune diverso rispetto al coniuge non legalmente separato. La questione verte sul requisito della "residenza del nucleo familiare" per ottenere l'agevolazione: se è sufficiente la sola residenza o dimora del contribuente o è necessario che entrambi i coniugi risiedano anagraficamente e dimorino stabilmente nella stessa unità immobiliare.
La decisione
la giurisprudenza di legittimità ha escluso il diritto all'agevolazione: l'agevolazione IMU per l'abitazione principale richiede che sia il possessore sia il suo nucleo familiare (in particolare il coniuge non legalmente separato) risiedano anagraficamente e dimorino stabilmente nella medesima unità immobiliare. Pertanto, la fissazione da parte del contribuente della residenza in Comune differente rispetto al coniuge comporta la perdita del diritto all'agevolazione. Il ricorso è stato dunque respinto e il resistente ha avuto ragione (cfr. Cass. ord. n. 20130/2020; vedi anche nn. 4166/2020, 4170/2020, 12050/2018, 303/2018).
Norme richiamate
d.l. n. 201/2011, art. 13
la normativa disciplina l'agevolazione per l'abitazione principale; l'interpretazione giurisprudenziale applicata stabilisce che il godimento dell'agevolazione è subordinato al requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale dell'intero nucleo familiare nella stessa unità immobiliare.
Cass. ord. n. 20130/2020
afferma che il contribuente che fissa la residenza in Comune diverso da quello del coniuge non ha diritto all'agevolazione IMU perché manca il requisito della residenza anagrafica comune del nucleo familiare.
Cass. ord. n. 4166/2020
precisa che sia il possessore sia il suo nucleo familiare devono non solo dimorare stabilmente nella stessa unità immobiliare, ma anche risiedervi anagraficamente per il riconoscimento dell'agevolazione.
Cass. ord. n. 4170/2020
conferma il principio che la residenza anagrafica del nucleo familiare nello stesso immobile è requisito necessario per l'agevolazione.
Cass. ord. n. 12050/2018
stabilisce che non è sufficiente che solo il contribuente dimori o abbia la residenza nell'immobile se i suoi familiari dimorano o hanno la residenza altrove.
Cass. ord. n. 303/2018
ribadisce la necessità della coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare nella stessa unità immobiliare per il diritto alla detrazione/agevolazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione IMU per l'abitazione principale quando si è coniugati e non legalmente separati è necessario che entrambi i coniugi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale nella stessa unità immobiliare.
- La sola residenza o la sola dimora del singolo contribuente non è sufficiente se i familiari (in particolare il coniuge) risultano anagraficamente residenti o dimorano altrove.
- Trasferire la propria residenza in un Comune diverso rispetto al coniuge (se non legalmente separato) comporta il venir meno del requisito per l'agevolazione; per evitare problemi occorre uniformare le iscrizioni anagrafiche del nucleo o valutare lo status giuridico (es. separazione).
- La prova rilevante è documentale e anagrafica: l'ufficio valuta le iscrizioni anagrafiche e gli elementi di dimora abituale; occorre pertanto curare la coerenza delle dichiarazioni e dei registri anagrafici.
- In situazioni borderline considerare misure alternative (accordi, variazione anagrafica consensuale, o valutare se sussistono casi di separazione legale che cambino l'assetto dei requisiti) e, se necessario, ottenere consulenza specifica prima di presentare il reclamo o ricorso.
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