Cassazione Civile, Sentenza n. 15996/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
BPER impugnava l'ammissione al riparto del credito vantato dalla Banca Patavina (poi ceduto a Lucrezia Securitisation), deducendo che l'intervento era inammissibile perché il creditore intervenuto sine titulo non aveva prodotto l'estratto autentico notarile delle scritture contabili richiesto per i creditori privi di titolo e che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente: omesso l'acquisizione del fascicolo esecutivo; ritenuto che il silenzio degli esecutati all'udienza ex art. 569 c.p.c. equivalesse a tacito riconoscimento del credito; e posto a carico di BPER l'onere di contestare l'an e il quantum del credito senza che la controparte avesse fornito prova adeguata.
La decisione
La Corte ha respinto i motivi relativi all'omessa pronuncia e all'obbligo di deposito dell'estratto notarile per i creditori muniti di prelazione risultante da pubblici registri; ha invece accolto i motivi che denunciavano l'errata collocazione dell'onere della prova e l'illegittima esclusione della funzione del sub-procedimento di verifica dei crediti. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione promossa da BPER, escludendo il credito dell'intervenuta sine titulo dal riparto e demandando al giudice dell'esecuzione l'adozione di un nuovo provvedimento di distribuzione conforme ai principi affermati. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 499 cod. proc. civ.
se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni; il giudice fissa ... udienza di comparizione davanti a se' del debitore ... All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti ... egli intenda riconoscere in tutto o in parte ... Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti ...
La Corte distingue fra le diverse ipotesi dell'art.499: il deposito dell'estratto notarile e' richiesto per i creditori il cui credito risulta dalle scritture contabili (art.2214 c.c.), mentre non e' requisito indefettibile per chi interviene in virtu' di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (es. ipoteca). Tuttavia il sub-procedimento di verifica (commi 5 e 6) e' inderogabile e condiziona l'accesso al riparto.
art. 2214 cod. civ.
Riferimento normativo per i crediti che risultano dalle scritture contabili: in tal caso e' necessario l'estratto autentico notarile allegato al ricorso di intervento sine titulo.
art. 510, comma 3, cod. proc. civ.
Norma collegata che prevede l'accantonamento per il creditore la cui pretesa e' disconosciuta nel sub-procedimento; la Corte richiama l'effetto dell'accantonamento come rilevante per la regolarita' e la durata del processo esecutivo.
art. 569 cod. proc. civ.
L'udienza prevista dal rito esecutivo non puo' sostituire automaticamente il sub-procedimento di cui all'art.499; il silenzio dell'esecutato all'udienza ex art.569 non e' idoneo, di per se', a surrogare la procedura di verifica disciplinata dai commi 5-6 dell'art.499.
art. 597 cod. proc. civ.
Richiamato implicitamente con riferimento al consenso (anche tacito) per l'approvazione del progetto di distribuzione: la Corte precisa che il principio di non contestazione vale solo se non sono poste questioni sull'an o il quantum dei crediti.
art. 474 cod. proc. civ.
Richiamato per affermare che il contratto di apertura di credito non possiede i requisiti del titolo esecutivo ai sensi dell'art.474, comma 1, e quindi l'intervento dell'istituto e' stato sine titulo.
art. 384 cod. proc. civ.
Consentita alla Corte la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per decidere l'opposizione distributiva cassata.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia: la Corte ricorda che la nullita' per omessa pronuncia rileva solo con riferimento a domande di merito e non alle istanze istruttorie.
art. 2697 cod. civ.
Riferimento all'onere della prova: la Corte censura il Tribunale per aver impropriamente spostato l'onere probatorio sul creditore concorrente, invece che richiedere alla parte intervenuta sine titulo la prova del proprio credito.
art. 604 cod. proc. civ.
Riferito ai titoli processuali per l'esecuzione contro terzi; la Corte utilizza il principio per affermare che anche il debitore principale (se diverso dall'esecutato) deve essere convocato all'udienza di verifica.
art. 100 cod. proc. civ.
Richiamato per il concetto di interesse del creditore concorrente al momento della distribuzione: la contestazione distributiva puo' essere proposta quando l'interesse concreto sorge.
art. 111 Cost.
Richiamata nelle censure sulla tutela del giusto processo: la Corte afferma che il sub-procedimento tutela interessi processuali pubblicistici e dei creditori concorrenti, non solo dell'esecutato.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020)
Norma procedurale che ha autorizzato il trattamento del ricorso in camera di consiglio con relazione e conclusioni scritte, utilizzata per la trattazione dell'appello in Cassazione senza discussione orale.
Massime di principio
- Un creditore che al momento del pignoramento detiene un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (es. ipoteca) puo' intervenire nell'esecuzione anche senza titolo esecutivo e senza allegare l'estratto notarile delle scritture contabili; l'obbligo dell'estratto vale specificamente per i creditori il cui credito risulta dalle scritture contabili (art.2214 c.c.).
- L'accesso al riparto per i creditori intervenuti sine titulo e' subordinato all'indefettibile sub-procedimento di verifica dei crediti (art.499, commi 5-6): il giudice deve fissare d'ufficio l'udienza e disporre la notifica; l'udienza tutela anche l'interesse pubblico alla regolare e rapida distribuzione.
- Il silenzio o la mancata contestazione del debitore in una diversa udienza (es. art.569 c.p.c.) non sostituisce la formale udienza di verifica prevista dall'art.499; quindi non puo' valere come presunzione automatica di riconoscimento del credito non titolato.
- I creditori concorrenti possono sollevare contestazioni sulla ritualita' dell'intervento e sull'an e il quantum del credito nella fase distributiva: tali contestazioni costituiscono controversie distribuitive e sono ammissibili finche' il giudice non abbia definitivamente considerato l'intervento non titolato nel riparto.
- Se il giudice omette di fissare l'udienza di verifica, e' onere del creditore intervenuto chiedere tempestivamente la fissazione in modo che si tenga durante la fase liquidativa; una richiesta tardiva, una volta iniziata la distribuzione, difficilmente potra' essere accolta.
- Nel caso di intervento dove l'ipoteca e' prestata dall'esecutato a garanzia del debito di un terzo, all'udienza di verifica devono essere convocati sia l'esecutato sia il debitore principale (terzo) che e' legittimato a riconoscere o disconoscere i crediti; cio' e' necessario perche' l'intervento sine titulo disponga effettivamente degli effetti previsti (accesso al riparto o accantonamento).
- Il mancato rispetto di quanto sopra puo' determinare la cassazione della decisione impugnata e, se non servono accertamenti di fatto ulteriori, la Corte puo' decidere nel merito con esclusione del credito dal riparto (art.384 c.p.c.).
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