Cassazione Civile, Ordinanza n. 03985/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasportatore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato da Roma Capitale per violazione dell'art. 85, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, contestata a un veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente perché guidato da soggetto diverso dal titolare della licenza e perché il relativo rapporto contrattuale non sarebbe stato preventivamente depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro, come richiesto dall'art. 9-bis della legge regionale Lazio n. 58/1993. In primo grado l'opposizione è stata respinta; in appello i soccombenti deducevano omesso esame del dubbio di costituzionalità sollevato, mancato esame dell'applicabilità dell'art. 9-bis regionale e insussistenza del fatto contestato per l'esistenza di un contratto di collaborazione depositato e mostrato all'autorità. Il Tribunale ha però dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e considerando come decisiva la data di deposito dell'atto di appello (5 ottobre 2016) rispetto a una pubblicazione della sentenza di primo grado ritenuta del 1 marzo 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ha rilevato direttamente dagli atti che la sentenza di primo grado era stata in realtà pubblicata l'8 marzo 2016 e non il 1 marzo 2016; conseguentemente l'appello, depositato il 5 ottobre 2016, era tempestivo perché il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 10 ottobre 2016. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 85, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma richiamata come base della contravvenzione contestata al veicolo destinato a servizio di noleggio con conducente.
art. 9-bis L.R. Lazio n. 58/1993
norma evocata quale prescrizione sul preventivo deposito del contratto presso l'ufficio provinciale del lavoro; la sua applicabilità era stata contestata dagli appellanti.
art. 7 d.lgs. n. 152/2011
richiamato dal giudice di merito per affermare l'applicazione del rito del lavoro anche in appello nei ricorsi introdotti dopo la sua entrata in vigore.
art. 327 c.p.c.
termine semestrale per impugnare richiamato per valutare la tempestività dell'appello; la Corte lo applica prendendo come data di pubblicazione quella effettiva della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Nel verificare la tempestività dell'impugnazione, il giudice di legittimità può accedere direttamente agli atti processuali quando il vizio denunciato è di natura processuale e la questione dipende da un dato documentale.
- Ai fini del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., rileva la reale data di pubblicazione della sentenza e non quella erroneamente indicata dal giudice di merito.
- Se la data di pubblicazione è stata erroneamente individuata dal giudice d'appello, la declaratoria di inammissibilità per tardività è cassata quando dagli atti risulta che l'impugnazione è stata proposta entro il termine semestrale.
- L'errore nel rito o nella forma dell'atto di impugnazione non è decisivo se, in applicazione del principio di conservazione degli atti, l'atto può essere qualificato utilmente come ricorso e il termine decadenziale è rispettato.
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