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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10631/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p., commesso in carcere contro due agenti di polizia penitenziaria. Ha dedotto: (1) violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla concomitante applicazione di una sanzione disciplinare (art. 39 ord. penit.) e della sanzione penale, invocando l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e la giurisprudenza europea; (2) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nonostante il fatto non fosse significativamente pericoloso, l'esistenza di una sanzione disciplinare e l'esclusione della recidiva in primo grado, contestando che i plurimi precedenti penali potessero ostare all'esclusione della punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico: la doglianza sul ne bis in idem non indicava concreti elementi richiesti dalla giurisprudenza europea (identità fattuale accompagnata da "complementarietà sostanziale e temporale sufficientemente stretta", prevedibilità della duplicazione sanzionatoria, e sproporzione del sacrificio). La Corte ha inoltre osservato che la sanzione disciplinare prevista dall'art. 39 ord. penit. è, di regola, distinta dalla sanzione penale e non facilmente equiparabile per afflittività. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., rilevando la gravità delle modalità (uso di violenza contro pubblici ufficiali) e i plurimi e gravi precedenti penali, elementi che ostano all'applicazione della causa di non punibilità; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per cui il ricorrente è stato condannato (violenza o minaccia a pubblico ufficiale); usata come riferimento per la fattispecie penale accertata.

  • art. 39 ord. penit.

    Norma che prevede le sanzioni disciplinari interne al carcere; la Corte ha ritenuto che tale sanzione non sia automaticamente equiparabile, per afflittività, a una sanzione penale tale da determinare una violazione del ne bis in idem.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che l'art. 131-bis non si applica quando la condotta è stata particolarmente grave per modalità e quando l'agente ha plurimi e gravi precedenti, rendendo la fattispecie non tenue.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'offensività: la Corte ha richiamato la necessità di valutare la tenuità con riferimento ai criteri dell'art. 133, potendo però indicare soltanto gli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 4 Prot. 7 CEDU

    secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato"

    Richiamata nella giurisprudenza come parametro per valutare il divieto del doppio binario sanzionatorio; la Corte ha evidenziato che, secondo la Corte EDU, il divieto opera solo se la sanzione amministrativa è di grado afflittivo comparabile a quella penale e se sussistono complementarità sostanziale e temporale, prevedibilità e sproporzione, elementi che nel caso concreto non sono stati adeguatamente dimostrati dal ricorrente.

  • art. 529 e 649 cod. proc. pen.

    Previste come norme richiamate dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali o di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e pertanto inammissibile.

Massime di principio

  • Per eccepire il ne bis in idem invocando la CEDU è necessario dimostrare concretamente: identità dei fatti, che la sanzione amministrativa sia effettivamente afflittiva e comparabile a una sanzione penale, una "complementarità sostanziale e temporale" tra i procedimenti, la prevedibilità della duplicazione sanzionatoria e l'esistenza di un "sacrificio eccessivamente sproporzionato"; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
  • Le sanzioni disciplinari carcerarie (art. 39 ord. penit.) non sono automaticamente considerate equivalenti alle sanzioni penali; l'equiparazione richiede un'analisi specifica dell'afflittività e del contesto.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) si valuta con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; comportamenti caratterizzati dall'uso di violenza e da plurimi e gravi precedenti ostano normalmente al riconoscimento della tenuità.
  • In cassazione i motivi formulati in modo aspecifico o generico possono essere dichiarati inammissibili già in sede preliminare; i ricorrenti devono indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto che sostengono l'impugnazione.
  • Il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti i possibili elementi previsti dalla norma sulla tenuità: è sufficiente che indichi i criteri ritenuti rilevanti e le ragioni della valutazione.

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