Cassazione Penale, Sentenza n. 202/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) relativa alla società "Nove Nove s.r.l.". Le censure contestavano: 1) carenza di motivazione nella ritenuta qualità di amministratore di fatto di Fontanarosa e nella responsabilità di Esposito; 2) richiesta di derubricazione dei reati in bancarotta semplice per presunta assenza del dolo (con riferimento alla conservazione/recapitazione di documenti al curatore); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; 4) carenza/apoditticità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le prime censure inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito senza allegare travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione; ha giudicato manifestamente infondati i motivi relativi alla derubricazione e all'attenuante, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la mancata derubricazione (mancanza/insufficienza delle scritture contabili) e il rigetto dell'attenuante in ragione del valore complessivo dei beni distratti; il motivo sulla graduazione della pena è stato ritenuto inammissibile poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risultava adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità: le censure che, pur inquadrate come vizio di motivazione o inosservanza di legge, mirano in realtà a una rivalutazione del merito sono inammissibili se non individuano travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte l'ha applicato condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Delimitano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto non sindacabile in Cassazione una graduazione della pena adeguatamente motivata e non viziata da arbitrio.
art. 217 legge fallimentare
Riferito alla bancarotta documentale: la Corte ha ritenuto che l'assenza della maggior parte delle scritture obbligatorie e la consegna di documentazione insufficiente che impedisce la ricostruzione patrimoniale integrano il reato, giustificando il rigetto della derubricazione.
art. 219 legge fallimentare
Attiene alle conseguenze patrimoniali e/o alla valutazione del danno; la Corte ha negato il riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno in ragione del valore complessivo dei beni e dei crediti distratti.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito: le censure devono indicare travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
- La semplice esibizione o consegna di alcuni documenti al curatore non è sufficiente a escludere la bancarotta documentale se risulta che mancano scritture obbligatorie o la documentazione è insufficiente a ricostruire patrimonio e affari.
- Per ottenere la derubricazione da bancarotta fraudolenta a semplice è necessario dimostrare concretamente l'assenza del dolo, nonché fornire elementi idonei a escludere la finalità fraudolenta.
- Il riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno richiede una valutazione quantitativa e qualitativa del valore distratto; valori complessivi significativi escludono normalmente tale attenuante.
- La congruità della pena decisa dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è carente, illogica o arbitraria; altrimenti la determinazione resta nella discrezionalità del giudice di merito.
- Nell'impugnazione in Cassazione è importante l'autosufficienza del motivo: se si richiede la produzione di atti è necessario allegarli o chiedere formalmente che siano acquisiti al fascicolo del giudice di legittimità.
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