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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13545/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/07/2022 del Tribunale della Libertà che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP del 05/07/2022 che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'autovettura BMW targata GD096KZ, sottoposta a sequestro preventivo il 25/05/2022 nell'ambito del procedimento per il reato previsto dall'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 c.p.p., denunciando a) travisamento della questione con riguardo alla legittimità della motivazione "per relationem" adottata dal GIP e b) carenza di motivazione sul "periculum in mora".

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha motivato che la richiesta di restituzione riguardava un bene già fisicamente sottoposto a sequestro eseguito in esecuzione di decreto di sequestro preventivo emesso l'anno precedente; il visto "si ratifica l'operato della PG" del PM non ha efficacia novativa rispetto al provvedimento cautelare originario, per cui resta valida la motivazione genetica e il parere negativo del PM cui il GIP aveva fatto rinvio. Il sequestro conserva efficacia salvo annullamento o revoca e nei casi previsti dall'art. 323 c.p.p.; può sussistere anche dopo l'esercizio dell'azione penale e può essere disposto anche dal giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento. Poiché il provvedimento cautelare era già divenuto giudicato cautelare (conferma del tribunale del riesame dell'01/06/2021 che aveva già pronunciato anche sul periculum in mora), la questione non poteva essere nuovamente proposta in assenza di nova. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater, d.lgs. n. 74/2000

    Norma che definisce il reato a carico del quale è stato disposto il sequestro; il sequestro dell'autovettura è stato disposto nell'ambito di indagini per questo reato.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Riferimento procedurale invocato dal ricorrente in ordine alla motivazione dell'impugnazione cautelare; il Collegio ha ritenuto che la questione relativa alla motivazione "per relationem" era già sostanzialmente decisa dal provvedimento genetico e dal riesame, quindi non riapribile senza nova.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che la motivazione del GIP, per relationem al parere negativo del PM, era valida e non viziata da carenza tale da giustificare l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 323 c.p.p.

    Norma che disciplina i casi in cui il sequestro perde efficacia: il Collegio osserva che, salvo annullamento o revoca nei casi previsti da tale articolo, il sequestro resta efficace anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

  • art. 91, disp. att. c.p.p.

    Richiama la possibilità che il sequestro preventivo sia disposto anche dal giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento; utilizzata per affermare che l'iniziativa cautelare non è preclusa dall'esercizio dell'azione penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna alle spese processuali e all'onere del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione di un bene sequestrato è difficilmente accoglibile se esiste un provvedimento cautelare antecedente, confermato in sede di riesame: senza nuovi elementi (nova) non si può riproporre la stessa questione già giudicata.
  • La formula apposta dal PM sul verbale di esecuzione del decreto (es. "visto si ratifica l'operato della PG") non ha effetto novativo sul provvedimento di sequestro: la ratio e il parere negativo del PM richiamati dal GIP conservano efficacia motivazionale.
  • Il sequestro preventivo mantiene efficacia anche dopo l'esercizio dell'azione penale, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 323 c.p.p.; può essere disposto anche in sede di udienza preliminare o dibattimentale.
  • Quando si propone un ricorso contro provvedimenti cautelari già decisi, è essenziale allegare fatti nuovi o elementi di novità probatoria che giustifichino la riapertura della questione, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.
  • Le doglianze relative alla motivazione (compresa la mancanza di valutazione del periculum in mora) devono essere specifiche e puntuali: se il giudice di merito ha espressamente rinviato a motivazioni pregresse consolidate, occorre dimostrare il vizio o la mancanza di motivazione decisiva per ottenere accoglimento.

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