Cassazione Penale, Sentenza n. 13545/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/07/2022 del Tribunale della Libertà che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP del 05/07/2022 che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'autovettura BMW targata GD096KZ, sottoposta a sequestro preventivo il 25/05/2022 nell'ambito del procedimento per il reato previsto dall'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 c.p.p., denunciando a) travisamento della questione con riguardo alla legittimità della motivazione "per relationem" adottata dal GIP e b) carenza di motivazione sul "periculum in mora".
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha motivato che la richiesta di restituzione riguardava un bene già fisicamente sottoposto a sequestro eseguito in esecuzione di decreto di sequestro preventivo emesso l'anno precedente; il visto "si ratifica l'operato della PG" del PM non ha efficacia novativa rispetto al provvedimento cautelare originario, per cui resta valida la motivazione genetica e il parere negativo del PM cui il GIP aveva fatto rinvio. Il sequestro conserva efficacia salvo annullamento o revoca e nei casi previsti dall'art. 323 c.p.p.; può sussistere anche dopo l'esercizio dell'azione penale e può essere disposto anche dal giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento. Poiché il provvedimento cautelare era già divenuto giudicato cautelare (conferma del tribunale del riesame dell'01/06/2021 che aveva già pronunciato anche sul periculum in mora), la questione non poteva essere nuovamente proposta in assenza di nova. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10‑quater, d.lgs. n. 74/2000
Norma che definisce il reato a carico del quale è stato disposto il sequestro; il sequestro dell'autovettura è stato disposto nell'ambito di indagini per questo reato.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Riferimento procedurale invocato dal ricorrente in ordine alla motivazione dell'impugnazione cautelare; il Collegio ha ritenuto che la questione relativa alla motivazione "per relationem" era già sostanzialmente decisa dal provvedimento genetico e dal riesame, quindi non riapribile senza nova.
art. 321 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che la motivazione del GIP, per relationem al parere negativo del PM, era valida e non viziata da carenza tale da giustificare l'ammissibilità del ricorso.
art. 323 c.p.p.
Norma che disciplina i casi in cui il sequestro perde efficacia: il Collegio osserva che, salvo annullamento o revoca nei casi previsti da tale articolo, il sequestro resta efficace anche dopo l'esercizio dell'azione penale.
art. 91, disp. att. c.p.p.
Richiama la possibilità che il sequestro preventivo sia disposto anche dal giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento; utilizzata per affermare che l'iniziativa cautelare non è preclusa dall'esercizio dell'azione penale.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna alle spese processuali e all'onere del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La richiesta di restituzione di un bene sequestrato è difficilmente accoglibile se esiste un provvedimento cautelare antecedente, confermato in sede di riesame: senza nuovi elementi (nova) non si può riproporre la stessa questione già giudicata.
- La formula apposta dal PM sul verbale di esecuzione del decreto (es. "visto si ratifica l'operato della PG") non ha effetto novativo sul provvedimento di sequestro: la ratio e il parere negativo del PM richiamati dal GIP conservano efficacia motivazionale.
- Il sequestro preventivo mantiene efficacia anche dopo l'esercizio dell'azione penale, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 323 c.p.p.; può essere disposto anche in sede di udienza preliminare o dibattimentale.
- Quando si propone un ricorso contro provvedimenti cautelari già decisi, è essenziale allegare fatti nuovi o elementi di novità probatoria che giustifichino la riapertura della questione, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.
- Le doglianze relative alla motivazione (compresa la mancanza di valutazione del periculum in mora) devono essere specifiche e puntuali: se il giudice di merito ha espressamente rinviato a motivazioni pregresse consolidate, occorre dimostrare il vizio o la mancanza di motivazione decisiva per ottenere accoglimento.
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