Ordinanza n. 1843/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. N.333/SAA/II/237421 in data 30 dicembre 2025, tramite il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 33, comma 5, della legge 104/92 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea dall'Ufficio di polizia di frontiera - scalo marittimo ed aereo di Fiumicino agli Uffici della Questura di Caserta (CE), ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della citata legge 104/1992, al fine di fornire assistenza al -OMISSIS-, portatore di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea dall'Ufficio di polizia di frontiera di Fiumicino agli Uffici della Questura di Caserta ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 30 dicembre 2025, con cui era stata respinta l'istanza presentata il 25 giugno 2025 per ottenere l'assegnazione temporanea presso la Questura di Caserta, al fine di assistere due familiari residenti nella provincia di Caserta e portatori di handicap grave. Ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, errore sui presupposti, sviamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato il richiamo ad esigenze di servizio generiche riferite al reparto di appartenenza, anche con riguardo a esigenze connesse a un evento giubilare ormai concluso; l'omessa valutazione delle esigenze di servizio presso la sede richiesta e presso i reparti vicini; l'erronea valorizzazione della presunta presenza di altri familiari idonei all'assistenza, nonostante le modifiche introdotte dal d.lgs. 105/2022 e l'impossibilità, dedotta dal ricorrente, dell'altra familiare di assicurare un'assistenza continua a causa dell'attività lavorativa svolta presso una società privata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato. Ha rilevato, in sede di prima delibazione, un effettivo riscontro alle censure relative al difetto di motivazione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Interno di riesaminare l'istanza entro 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza, adottando un provvedimento più analiticamente motivato. Nel riesame l'amministrazione dovrà valutare, all'attualità e in chiave comparativa, le esigenze di servizio del reparto di appartenenza, le scoperture di organico complessive e nel ruolo agenti presso tale reparto, nonché quelle presso la Questura di Caserta e i reparti da essa dipendenti; dovrà inoltre considerare maggiormente i bisogni assistenziali dei due familiari. È stato disposto il deposito della documentazione relativa al nuovo provvedimento e il rinvio del giudizio all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, legge 104/1992
La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di assegnazione temporanea del dipendente pubblico finalizzata all'assistenza di familiari con disabilità grave; l'esercizio del potere deve essere valutato mediante adeguata considerazione comparativa delle esigenze assistenziali e delle esigenze organizzative e di servizio.
art. 3, comma 3, legge 104/1992
Rileva quale presupposto dello stato di handicap in condizione di gravità dei familiari da assistere.
d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105
Il giudice considera la modifica della disciplina dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992 con riguardo alla non decisività, in sé, della presenza di altri familiari potenzialmente assistenti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, applicata dal TAR per sospendere il provvedimento e ordinare il riesame dell'istanza.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992, il diniego deve essere sorretto da una motivazione concreta, attuale e analitica sulle esigenze di servizio, non essendo sufficiente il richiamo a esigenze organizzative generiche o riferite a circostanze ormai superate.
- L'amministrazione, nel decidere sull'assegnazione temporanea per assistenza a familiari con disabilità grave, deve svolgere una valutazione comparativa tra le esigenze del reparto di provenienza e quelle della sede richiesta, considerando anche le scoperture di organico complessive e quelle relative al ruolo del dipendente.
- La presenza di altri familiari potenzialmente in grado di prestare assistenza non può essere valorizzata automaticamente come elemento decisivo del diniego, dovendo l'amministrazione considerare concretamente i bisogni assistenziali dei soggetti disabili e l'effettiva possibilità degli altri familiari di assicurare l'assistenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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