Sentenza del 18/11/2016 n. 23508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto delle loro contestazioni contro diverse cartelle di pagamento. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità delle notifiche per mancanza della relata, del numero di registro cronologico e della sottoscrizione dell'ufficiale notificatore, sostenendo inoltre che la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dagli artt. 156 e 160 c.p.c. non fosse applicabile alla cartella esattoriale. Con il secondo motivo hanno denunciato l'omessa pronuncia e il difetto di motivazione della CTR, contestando anche l'inammissibilità dell'appello ritenuto una mera riproposizione delle difese di primo grado e sostenendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile alle notifiche delle cartelle la sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché i contribuenti avevano avuto conoscenza degli atti e li avevano tempestivamente impugnati. Ha inoltre precisato che, quando la cartella è notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria una relata separata, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'appello non indicava adeguatamente gli errori della sentenza di primo grado e ha rilevato l'inammissibilità delle censure non dimostrate secondo il principio di autosufficienza. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali per ciascuna parte, oltre agli ulteriori accessori previsti.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
Sanatoria della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo.
La sanatoria può applicarsi anche alla notificazione di atti sostanziali tributari, inclusa la cartella di pagamento, quando il destinatario abbia comunque avuto effettiva conoscenza dell'atto e lo abbia tempestivamente impugnato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio diretto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di invio diretto tramite raccomandata, la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede una relata separata. L'avviso di ricevimento attesta anche l'identità del destinatario e la consegna.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamo alle norme sulle notificazioni del codice di procedura civile.
Il richiamo alle regole processuali sulle notificazioni supporta l'applicazione dei principi civilistici in materia di validità e sanatoria delle notifiche degli atti tributari.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25, comma 2
La cartella di pagamento contiene la comunicazione dell'estratto del ruolo e l'intimazione ad adempiere.
La cartella ha una funzione assimilabile, per contenuto ed effetti, al titolo esecutivo e all'atto di precetto, rafforzando l'applicabilità dei principi relativi alla notificazione degli atti esecutivi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei rimborsi sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni.
Per imposte dichiarate ma non versate, l'iscrizione a ruolo può seguire il controllo automatizzato senza preventiva comunicazione dell'esito, salvo che emergano errori o irregolarità nella dichiarazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3
Controllo e liquidazione dell'IVA risultante dalla dichiarazione.
Anche in materia IVA, per importi dichiarati e non versati non è normalmente necessaria una preventiva comunicazione al contribuente, a meno che il controllo evidenzi errori o irregolarità.
Codice civile, art. 2700
Efficacia probatoria dell'atto pubblico.
L'avviso di ricevimento redatto dall'ufficiale postale, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni e delle attività attestate dal pubblico ufficiale.
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 52 e seguenti
Disciplina dell'appello nel processo tributario.
L'appello deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di primo grado, senza indicare gli errori del giudice, può comportare l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, ma la censura di omessa pronuncia deve essere specificamente dimostrata e riferita alle questioni effettivamente devolute.
Massime di principio
- La mancata presenza di una relata o di determinate formalità della notifica non comporta automaticamente l'inesistenza o l'invalidità definitiva dell'atto: se il destinatario ha avuto conoscenza della cartella e l'ha impugnata tempestivamente, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
- Per le cartelle notificate direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a provare la notifica, senza necessità di una relata autonoma.
- Nel contestare una cartella occorre distinguere tra vizi della notifica e contestazioni sul merito del tributo: l'impugnazione tempestiva può sanare alcuni vizi formali della notifica, ma non elimina automaticamente eventuali vizi sostanziali della pretesa fiscale.
- Un appello tributario deve spiegare con precisione quali errori di fatto o di diritto contiene la sentenza di primo grado; la semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte può essere dichiarata inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione il contribuente deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando o indicando in modo puntuale gli atti e le difese rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della censura.
- Per tributi dichiarati dal contribuente ma non versati, il controllo automatizzato e la successiva iscrizione a ruolo non richiedono normalmente una preventiva comunicazione, salvo che il controllo evidenzi errori o irregolarità nella dichiarazione.
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