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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 22896 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2005 per omessa dichiarazione di maggiori ricavi pari a Euro 54.140,00 derivanti dall'uso di fatture passive ritenute per operazioni inesistenti emesse dalla (XXXXX). La società sosteneva che le stesse fatture erano state già valutate nella verifica della G.d.F. (PVC 17.12.2007) e nell'accertamento 2008 senza essere ritenute fittizie; che la sentenza penale di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non poteva avere efficacia di giudicato tributario ai sensi dell'art. 654 c.p.p.; che il legale rappresentante aveva patteggiato per esigenze processuali e non per ammissione di responsabilità; e che l'avviso di accertamento era privo di adeguata motivazione rispetto a tali circostanze.

La decisione

Il ricorso di merito è stato respinto in primo grado dalla CTP e in appello dalla CTR Piemonte, che ha confermato la fondatezza dell'accertamento. La CTR ha ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) abbia valore probatorio (ma non efficacia automatica di giudicato) nelle controversie tributarie e che spettasse alla contribuente dimostrare ragioni adeguate per disconoscerne la valenza probatoria; ha anche valutato le risultanze del PVC della G.d.F. e il contrasto tra le registrazioni contabili e le fatture come elementi indiziari. In Cassazione il ricorso è stato rigettato: la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili o infondati numerosi motivi (anche per i limiti di ammissibilità delle censure di motivazione introdotti dall'art. 360 c.p.c., n.5 come modificato), confermando che la CTR non ha attribuito automatica efficacia di giudicato alla sentenza penale ma ne ha valutato il contenuto come elemento probatorio; la società è condannata alle spese di giudizio (Euro 2.800,00) e al versamento aggiuntivo del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • articolo 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non comporta necessariamente un riconoscimento formale di responsabilità e non produce automaticamente efficacia di giudicato in sede tributaria, ma costituisce elemento di prova che il giudice tributario può valutare. Se il giudice intende disconoscerne la valenza probatoria deve motivare le ragioni.

  • articolo 445 c.p.p., comma 1 bis

    Limiti dell'efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento; norma speciale rispetto all'art. 654 c.p.p.; non impedisce che la sentenza abbia rilevanza probatoria nel processo tributario.

  • articolo 654 c.p.p.

    Disciplina dell'estensione del giudicato penale; la Corte ha precisato che non si può automaticamente estendere il giudicato derivante da patteggiamento alla materia tributaria senza verificare i presupposti di estensione e senza valutare gli elementi di prova complessivamente.

  • articolo 651 c.p.p.

    Riferimento sugli effetti del giudicato: la Corte ha osservato che gli effetti indicati non si realizzano automaticamente nel caso di patteggiamento, perché quest'ultimo ha natura particolare e non implica sempre un'ammissione di responsabilità suscettibile di giudicato esterno indiscriminato.

  • articolo 2700 c.c.

    L'atto pubblico (es. PVC della G.d.F.) ha valore probatorio privilegiato limitato ai fatti attestati dal pubblico ufficiale e non alle valutazioni o motivazioni degli stessi; il giudice deve valutare il PVC insieme ad altri elementi e può disattenderlo se motivatamente inattendibile o in contrasto con altri elementi.

  • articolo 2697 c.c.

    Principio della distribuzione dell'onere della prova: resta in capo all'Agenzia l'onere di provare gli elementi dell'accertamento; la CTR ha ritenuto adempiuto tale onere con il quadro indiziario complessivo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43

    Consente l'emissione di un successivo provvedimento di accertamento in presenza di nuovi elementi; la CTR ha ritenuto che il pvc iniziale potesse non essere esaustivo e che la sentenza penale costituisse nuovo elemento utile all'accertamento tributario.

  • articolo 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha dichiarato inammissibili molte censure riconducendole a mera richiesta di rivalutazione probatoria o a censure di motivazione ora limitate dall'art. 360, n.5 (modificato dalla L. n.184/2012).

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13

    Regola il contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per imporre alla ricorrente il versamento aggiuntivo del contributo unificato.

  • articoli 115 e 116 c.p.c.

    Regole sul libero convincimento del giudice e sull'onere di motivazione: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia rispettato gli obblighi di valutazione delle prove e di motivazione, nei limiti consentiti dal giudizio di merito.

  • articoli 3 e 25 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente come censure costituzionali (uguaglianza e garanzie penali); la Corte ha ritenuto le doglianze prive di fondamento nel contesto della valutazione tributaria e non pertinenti alla materia in contestazione.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ha rilevanza probatoria nel giudizio tributario, ma non produce automaticamente efficacia di giudicato: il giudice tributario può valutarla come elemento di prova e deve motivare se intende disconoscerne la valenza probatoria.
  • Il valore probatorio di un verbale di verifica (PVC) è limitato ai fatti attestati dal pubblico ufficiale; le valutazioni degli incaricati non vincolano né l'Ufficio né il giudice civile/tributario, che possono darne diversa valutazione se sussistono elementi contraddittori.
  • In presenza di contrasto tra diverse fonti probatorie (es. PVC iniziale, registrazioni contabili, sentenza penale di patteggiamento), il giudice tributario compone il quadro valutativo in libera cognizione motivata; per impugnare tale valutazione in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o l'omesso esame di fatti decisivi e controversi, non la semplice diversa valutazione delle prove.
  • La mera partecipazione dell'imputato al rito del patteggiamento per ragioni processuali (economia, evitare processo) non impedisce che quella scelta abbia comunque valore probatorio, salvo che la parte non provi ragioni concrete e sufficienti per disconoscerne la rilevanza.
  • L'Ufficio accertatore mantiene l'onere di provare l'esistenza dell'elemento impositivo; il giudice tributario può ritenere provati i fatti contestati anche sulla base di un complesso indiziario derivante da contrasti contabili e da elementi emersi nel processo penale.
  • In procedimenti di cassazione avverso decisioni di merito in materia probatoria, il ricorso è spesso inammissibile se mira a una riconsiderazione di fatti e di valutazioni di merito: occorre puntare su profili di diritto, vizi procedurali o l'omesso esame di fatti decisivi specificamente indicati.
  • È possibile, in linea di principio, chiedere risultati diversi (patteggiamento, proscioglimento) per capi di imputazione distinti; il giudice penale deve valutare e, se ricorrono presupposti di proscioglimento, darvi prevalenza anche in presenza di istanza di patteggiamento.

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