Cassazione Penale, Sentenza n. 37021/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per violenza privata nei confronti degli inquilini dell'abitazione di proprietà della moglie, accusandolo di aver interrotto con violenza l'erogazione di acqua e energia elettrica, bloccato il cancello e minacciato le vittime costringendole a lasciare l'immobile. In appello era stato invece assolto per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorso in Cassazione articola tre motivi: 1) vizio di motivazione e valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, con censura sulle presunte contraddizioni e sulla mancanza di riscontri esterni; 2) vizio di motivazione in ordine alla riferibilità della condotta all'imputato, sostenendo che i contatori e il cancello fossero accessibili anche a terzi (muratori e addetti) e dunque non fosse provato un suo intervento diretto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con contestazione dello scostamento dalla pena minima, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della mancata rideterminazione del risarcimento civile a seguito dell'assoluzione parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le censure. Ha ritenuto indeducibile in sede di legittimità il primo motivo per essere ampiamente svolto in fatto, generico e in parte inedito, richiamando il principio secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere utilizzate come base della decisione previa valutazione motivata della loro credibilità e attendibilità. Ha escluso che le osservazioni sull'operato dell'agente intervenuto siano decisive, essendo successive ai fatti denunciati. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: la sentenza di merito ha motivatamente individuato nel ricorrente l'unico soggetto che si occupava delle utenze, e la supposizione di un nesso causale con l'attività dei muratori non è stata provata né adeguatamente specificata in Cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e il corretto esercizio di tale discrezionalità da parte della Corte d'appello; inoltre ha affermato che la rideterminazione del risarcimento civile non è obbligatoria se la modifica dell'imputazione non produce un danno oggettivamente diverso alla persona offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte rileva che le regole di cui all'art. 192, comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della parte offesa; tali dichiarazioni possono essere poste a base della decisione purché vi sia motivata valutazione della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto
art. 610 c.p.
La Corte ricorda che la minaccia, se idonea a determinare il contegno commissivo od omissivo della persona offesa, può integrare autonomamente il reato di violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p.; nel caso concreto, anche ammesso che le doglianze riguardassero la sussistenza della minaccia, queste non avrebbero mutato l'esito del giudizio
artt. 132 e 133 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che applica i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; la Corte ha ritenuto corretta l'argomentazione sulla graduazione della pena operata dalla Corte d'appello
Massime di principio
- Le dichiarazioni della parte offesa possono, se adeguatamente valutate e motivate, costituire base esclusiva della condanna; in Cassazione le censure sulla credibilità devono essere puntuali, specifiche e tempestivamente raise in sede di merito per essere esaminabili
- Non basta prospettare genericamente la possibile interferenza di terzi nell'accesso a impianti o contatori: occorre dimostrare un nesso causale concreto tra l'attività di terzi e il risultato contestato per scalfire la responsabilità attribuita al soggetto indagato
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena impone massima concretezza e specificità nel criticare la valutazione sanzionatoria in Cassazione; mere affermazioni sulla eccessività non sono sufficienti
- La modifica dell'imputazione (assoluzione parziale) incide sul risarcimento civile solo se produce un danno oggettivamente diverso per la persona offesa; la componente soggettiva legata alla responsabilità del danneggiante non è, di per sé, motivo sufficiente per rideterminare il quantum
- Questioni nuovo formulate in Cassazione o non adeguatamente sviluppate in grado di merito risultano inammissibili o indeduzioni: è fondamentale articolare e documentare le doglianze già nei precedenti gradi di giudizio
- Quando più condotte (minaccia e violenza) si svolgono in un unico contesto e con dinamica unitaria, il reato di minaccia può essere assorbito nella violenza privata; tuttavia la configurazione alternativa rimane possibile se gli elementi obiettivi supportano la fattispecie alternativa
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