Ordinanza n. 4775/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento della lex specialis e di tutti gli atti che la compongono, inerenti la procedura indetta per l’affidamento “in concessione mediante procedura aperta di servizi di trasporto pubblico dei passeggeri delle navi da crociera scalanti nel Porto Di Civitavecchia. - periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2041 C.I.G.: B26A109248” e quindi identificabili nel Bando, disciplinare di gara, Progetto di fattibilità e relativi allegati, schema di contratto, tutti i chiarimenti e in disparte quant’altro approvato in sede di decisione a contrarre e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso al fascicolo telematico del giudizio definito con sentenza n. 18701/2025
Esito
Favorevole al resistente (organo giudicante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società istante ha dichiarato di avere partecipato, quale capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, alla procedura aperta indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per l’affidamento in concessione dei servizi di trasporto dei passeggeri delle navi da crociera nel Porto di Civitavecchia, posizionandosi al primo posto in graduatoria. Dopo che il TAR Lazio aveva dichiarato la nullità della procedura con sentenza n. 18701/2025, prima dell’aggiudicazione, la società ha chiesto l’accesso al fascicolo telematico in vista della proposizione di un’opposizione di terzo contro tale sentenza. L’istanza è stata valutata alla luce dell’art. 17 del D.P.C.S. 28 luglio 2021, che disciplina l’accesso al fascicolo telematico previa autorizzazione del giudice per chi intenda intervenire volontariamente in un giudizio pendente.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza. Ha ritenuto che l’art. 17 del D.P.C.S. 28 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 al d.lgs. 104/2010, consenta l’accesso al fascicolo telematico, previa autorizzazione giudiziale, a chi intenda intervenire volontariamente in un giudizio ancora pendente. La disposizione, per il suo chiaro tenore letterale e perché presuppone la pendenza del giudizio, non è applicabile a chi intenda proporre opposizione di terzo contro una sentenza che ha già definito il processo. L’interesse alla conoscenza degli atti può essere soddisfatto mediante la proposizione dell’opposizione di terzo, che consente processualmente l’ingresso nel fascicolo digitale; restano impregiudicate le questioni relative alla legittimazione e alla tempestività dell’eventuale opposizione. Il TAR ha precisato che la presentazione dell’istanza non dà luogo a un incidente processuale e, pertanto, non ha disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 17 D.P.C.S. 28 luglio 2021
accesso al fascicolo telematico, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio
La disposizione si applica a chi intenda intervenire volontariamente in un giudizio pendente e non è estensibile a chi intenda proporre opposizione di terzo contro una sentenza che abbia già definito il giudizio.
art. 13, comma 1, Allegato 2 d.lgs. 104/2010
Costituisce la base normativa in attuazione della quale è stato adottato l’art. 17 del D.P.C.S. 28 luglio 2021.
Massime di principio
- L’accesso al fascicolo telematico previa autorizzazione giudiziale previsto per chi intenda intervenire volontariamente presuppone la pendenza del giudizio e non può essere esteso, in via interpretativa, a chi intenda proporre opposizione di terzo contro una sentenza già definitoria.
- L’interesse del potenziale opponente di terzo a conoscere gli atti del processo definito può essere soddisfatto mediante la proposizione dell’opposizione di terzo, attraverso la quale il soggetto può ottenere processualmente l’ingresso nel fascicolo digitale; in tale sede restano valutabili la sua legittimazione e la tempestività dell’impugnazione.
- La mera istanza di accesso al fascicolo telematico non integra un incidente processuale e non comporta, di per sé, una pronuncia sulle spese.
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